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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6604/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha condannato per omicidio volontario e per il possesso dell'arma usata, chiedendo annullamento per due motivi principali: (1) censura della configurazione dell'aggravante del "metodo mafioso" ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., per presunta manifesta illogicità e contraddittorietà nella valutazione delle modalità esecutive e dei presunti elementi indizianti (volto scoperto, platealità, collegamenti con ambienti criminali, ruolo della vittima); (2) censura sulla determinazione della pena in appello, ritenendo che le circostanze attenuanti generiche, riconosciute, non siano state riconosciute nella massima estensione nonostante confessione, consegna dell'arma e spontanea presentazione, con conseguente illogicità motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato o non consentito. Ha confermato la correttezza dell'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso sulla base delle modalità oggettive dell'azione (eclatanza, efferatezza, preordinazione, esecuzione in pieno centro e a volto scoperto, colpo di grazia finale, ruolo della vittima nel panorama criminale locale), richiamando la giurisprudenza secondo cui la fattispecie ha natura oggettiva e non richiede prova di appartenenza a sodalizio mafioso. Ha altresì ritenuto legittima e motivata la limitata estensione della diminuzione di pena nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche, attribuendo rilievo al mancato chiarimento del movente, alla provenienza dell'arma e ad altri elementi concreti. Pertanto il ricorso è respinto e la sentenza d'appello confermata.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (ex art. 7 d.l. n. 152/1991)

    L'aggravante del 'metodo mafioso' ha natura oggettiva: si valuta in base alle modalità esecutive del reato (intimidazione, impiego di forza, effetto di assoggettamento/omertà sulla collettività), senza bisogno di provare l'appartenenza dell'autore a un'associazione mafiosa; rileva il contesto e gli elementi concreti presenti al momento della condotta.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto le censure infondate o non consentite, in quanto attengono alla valutazione dei fatti da parte del giudice di merito.

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Limita la sindacabilità della Corte di cassazione su questioni di fatto: la riproposizione di una diversa valutazione probatoria, senza specifici profili di nullità o violazione di legge, è inammissibile. La Corte ha richiamato tale principio per escludere una rivalutazione dei fatti.

  • principio della valutazione "oltre ogni ragionevole dubbio" (giurisprudenziale)

    Il principio è applicabile anche alle circostanze aggravanti, ma va attuato con un metodo dialettico che eviti dubbi interni o l'esistenza di ipotesi alternative razionali; la Corte ha ritenuto che l'analisi di merito abbia rispettato tale livello di valutazione.

Massime di principio

  • La sussistenza dell'aggravante del 'metodo mafioso' si valuta sulle modalità oggettive del reato (platealità, efferatezza, preordinazione, contesto territoriale e ruolo della vittima) e non richiede la prova dell'appartenenza dell'autore a un'organizzazione mafiosa.
  • Fattori successivi alla consumazione del reato (es. reazione della collettività, scelta di costituirsi) non sono decisivi per escludere o confermare il metodo mafioso; la valutazione si concentra sull'idoneità della condotta, ex ante, a suscitare intimidazione e assoggettamento.
  • In sede di Cassazione non è consentito richiedere una rivalutazione dei fatti quando le critiche riguardano apprezzamenti di merito già motivati; le censure devono essere di diritto o mostrare vizi di motivazione macroscopici per essere accolte.
  • Il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche è esercizio discrezionale del giudice: anche quando riconosciute, la loro estensione può essere limitata da elementi concreti (gravità, mancato chiarimento del movente, caratteristiche dell'arma) debitamente valutati e motivati.
  • Quando si impugna in Cassazione una sentenza che fa ampio ricorso a numerosi elementi fattuali concatenati, le censure difensive devono indicare precisamente quali passaggi motivazionali sarebbero illogici o mancanti, altrimenti sono considerate generiche e inammissibili.

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