Cassazione Penale, Sentenza n. 26434/2024 del 04/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di una villa sita a Capri. Il sequestro era stato disposto dal GIP con decreto del 14/06/2021 nell'ambito di indagini per bancarotta fraudolenta impropria connesse al fallimento della M.A.L.F. s.r.l. La S.A.C.O. aveva acquisito la disponibilità dell'immobile in seguito a un aumento di capitale della Tiberpo s.r.l. e successiva incorporazione; il fallimento della S.A.C.O. è stato dichiarato il 29/07/2021. Il fallimento ricorrente ha dedotto in primo motivo che il Tribunale del riesame non ha valutato correttamente la cessazione delle esigenze cautelari in seguito al fallimento e che il bilanciamento fra esigenze cautelari e tutela dei creditori avrebbe dovuto favorire la revoca. In secondo luogo ha sostenuto che, anche a fini interpretativi, fosse applicabile l'art. 318, comma 2, del Codice della crisi (norma entrata in vigore successivamente) e che pertanto il sequestro dovesse essere revocato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il sequestro preventivo di beni appartenenti a impresa fallita è compatibile purché il giudice operi il bilanciamento tra esigenze cautelari e tutela dei legittimi interessi dei creditori, valutando concretamente lo svolgimento della procedura concorsuale. Nel caso specifico si è ritenuto che il mantenimento del sequestro fosse necessario per evitare l'aggravamento del danno subito dalla M.A.L.F. s.r.l., posto che la liquidazione dell'immobile nel fallimento della S.A.C.O. avrebbe favorito i creditori della S.A.C.O. a discapito di quelli della M.A.L.F. Inoltre la Corte ha escluso l'applicabilità anche interpretativa dell'art. 318 c.2 del nuovo Codice della crisi ai fatti anteriori all'entrata in vigore. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come base dell'impugnazione (appello per i provvedimenti cautelari). La Corte non ha rilevato violazioni di legge nell'uso di tale rimedio.
art. 321 cod. proc. pen. (commi 1 e 3)
Regola il sequestro preventivo e la revoca: la Corte ha confermato che il sequestro impeditivo su beni di impresa fallita è compatibile se il giudice effettua il bilanciamento fra esigenze cautelari e tutela dei creditori; la revoca va disposta solo se vengono meno le condizioni di applicabilità.
art. 323 cod. proc. pen. (comma 3)
Prevede la revoca del sequestro quando manchino le condizioni di applicabilità, anche per fatti sopravvenuti; la Corte ha ritenuto che nel caso non fosse dimostrata la cessazione di tali esigenze.
Norma civilistica richiamata a spiegazione delle operazioni societarie (azzeramento e aumento capitale) che hanno determinato il trasferimento della partecipazione e, indirettamente, dell'immobile.
art. 318 cod. sulla crisi di impresa e dell'insolvenza (comma 2)
Norma invocata dal ricorrente per fini interpretativi: la Corte ha escluso la possibilità di applicare o anche solo interpretare retroattivamente tale norma per fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
art. 616 cod. proc. pen. (comma 1)
Norma che consente la condanna per uso abusivo del rimedio in sede di impugnazione; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al versamento alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 29951/2004 (Focarelli)
Principio richiamato: il sequestro impeditivo su beni di impresa fallita può essere mantenuto se il giudice bilancia esigenze cautelari e tutela dei creditori valutando lo stato concreto della procedura concorsuale.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 40797/2023 (Lavanderia Giglio)
Principio recente richiamato: non è consentito al giudice applicare o invocare per fini interpretativi la disciplina entrata in vigore successivamente rispetto ai fatti oggetto del giudizio.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo impeditivo di beni appartenenti a un'impresa poi dichiarata fallita può essere mantenuto se il giudice opera un bilanciamento tra esigenze cautelari (es. evitare l'aggravamento del danno o la dispersione del patrimonio utile alla confisca) e la tutela dei legittimi interessi dei creditori della procedura fallimentare.
- La semplice dichiarazione di fallimento della società proprietaria del bene non determina automaticamente la revoca del sequestro: è necessario dimostrare che le esigenze cautelari siano venute effettivamente meno e che la liquidazione in sede fallimentare eviti la lesione degli interessi della parte offesa.
- Quando il sequestro è finalizzato a prevenire conseguenze del reato (es. dispersione del valore a favore di creditori diversi da quelli danneggiati), la prevalenza delle esigenze cautelari può giustificare il mantenimento del vincolo anche in presenza di procedura concorsuale.
- Non è possibile invocare, a fini interpretativi, una normativa entrata in vigore dopo gli eventi oggetto della controversia per modificare la valutazione delle condizioni di sequestro; la retroattività interpretativa è limitata salvo diversa disposizione legislativa.
- Le censure di merito che contestano la valutazione concreta del giudice di merito (bilanciamento degli interessi, valutazione delle prove sulle esigenze cautelari) sono inammissibili in sede di legittimità se non riguardano specifiche violazioni di legge.
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