Cassazione Penale, Sentenza n. 20580/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per combustione di rifiuti (art. 256-bis d.lgs. 152/2006). Deduce: (1) vizio di motivazione per aver fondato la condanna sulla deposizione dell'operante che riportava dichiarazioni spontanee rese dagli imputati nell'immediatezza, dichiarazioni che il ricorrente ritiene inutilizzabili; (2) violazione di legge in relazione alla pena perché non sarebbe stata applicata la causa di recesso attivo in considerazione dello spegnimento delle fiamme da parte del SERRA; e, inoltre, mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. per le esigue dimensioni e breve durata dell'evento.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e privo delle necessarie specificazioni: l'eccezione di inutilizzabilità non è stata supportata dal verbale delle dichiarazioni spontanee (necessario per verificarne il contenuto e la sottoscrizione) né è stata dimostrata la "prova di resistenza", cioè l'incidenza che l'eliminazione di tali dichiarazioni avrebbe avuto sul convincimento del giudice. Inoltre la sentenza impugnata aveva tratto la propria decisione anche da elementi indipendenti quali le segnalazioni dei privati sul fumo e le sue caratteristiche, la presenza degli imputati sul luogo e lo spegnimento del fuoco da parte del SERRA su richiesta dei militari. Le censure restanti sono state ritenute manifestamente infondate: il recesso attivo non può essere riconosciuto poiché il reato si era già consumato; l'esclusione dell'art. 131-bis è stata motivata in modo congruo dalla doppia conforme, che ha tenuto conto dell'eterogeneità dei rifiuti, dello stato di abbandono del terreno, della quantità e delle caratteristiche del fumo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 256-bis, comma 1, d.lgs. n. 152/2006
Norma incriminatrice applicata per il reato di combustione di rifiuti; la condanna è stata confermata in relazione al concorso di SERRA e ARU.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che le concrete caratteristiche del fatto (eterogeneità dei rifiuti, stato di abbandono, quantità, densità e colore del fumo) escludessero l'applicabilità dell'istituto.
Istituto del recesso attivo
Applicazione esclusa perché il reato di combustione di rifiuti era già giunto a consumazione al momento dello spegnimento; lo spegnimento successivo non ha fatto venir meno la consumazione.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 41705 del 28/06/2023 (Parisi), Rv. 285110-01
Richiamata per il principio secondo cui le dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza sono utilizzabili purché verbalizzate e sottoscritte, al fine di consentire la verifica del loro contenuto.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 (La Gumina), Rv. 269218-01
Richiamata per il principio della "prova di resistenza": chi denuncia l'inutilizzabilità di una prova deve illustrare l'incidenza della sua espunzione sulle residue risultanze, pena l'inammissibilità del motivo per aspecificità.
Massime di principio
- Le dichiarazioni spontanee rese agli operanti nell'immediatezza sono utilizzabili se verbalizzate e sottoscritte; chi le impugna deve produrre il verbale e dimostrare come la loro esclusione avrebbe inciso sul convincimento del giudice (prova di resistenza).
- In sede di cassazione i motivi di impugnazione devono essere specifici e autosufficienti: censure generiche o prive di elementi probatori che ne dimostrino l'incidenza sul giudizio sono tipicamente inammissibili.
- L'istituto del recesso attivo non è applicabile se l'evento delittuoso si è già consumato; lo spegnimento del danno dopo la consumazione non estingue il reato né costituisce necessariamente causa di non punibilità.
- L'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione concreta e motivata delle condizioni del fatto (entità, durata, pericolo, natura del bene offeso); una valutazione motivata in doppia conforme è difficilmente viziabile in cassazione.
- Le sentenze basate su più elementi probatori indipendenti (segnalazioni, riscontri di luogo, presenza degli imputati, attività materiale sul posto) riducono l'efficacia di censure mirate a una sola prova eventualmente discutibile.
- Per impugnare con successo l'utilizzabilità di atti compiuti dalla polizia giudiziaria è essenziale allegare e documentare i verbali rilevanti e spiegare tecnicamente l'alterazione probatoria derivante dalla loro esclusione.
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