Cassazione Penale, Ordinanza n. 07812/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per plurimi episodi di detenzione di cocaina a fini di cessione e per plurimi episodi di cessione di cocaina a terzi. Il ricorso era articolato in tre motivi: con il primo si contestava, per violazione di legge, la conferma della responsabilità per i fatti di detenzione di cui ai capi 1 e 2, sostenendo che la finalità di spaccio non fosse dimostrata; con il secondo e il terzo si censurava, per vizio di motivazione e violazione di legge, la conferma della responsabilità per le cessioni di cui al capo 3, deducendo che le risultanze probatorie fossero state mal valutate e che si trattasse invece di consumo di gruppo o di acquisti riconducibili a tale schema. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le doglianze manifestamente infondate perché riproduttive di questioni già esaminate in appello e, in sostanza, volte a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse coerente e logicamente argomentata sia quanto alla finalità di spaccio desunta dalla qualità e dalle modalità di acquisto della cocaina detenuta, sia quanto alla prova delle cessioni a terzi, fondata sulle dichiarazioni dell'acquirente e su un compendio indiziario grave, preciso e concordante. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato come base normativa della detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione; la Corte non rilegge la norma nel merito, ma conferma che la fattispecie concreta vi rientra per gli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta l'obbligo di pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera riproposizione di deduzioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, né sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa dei fatti.
- La prova della destinazione della droga allo spaccio può essere desunta da elementi indiziari convergenti, quali l'elevata purezza della sostanza e l'antieconomicità delle modalità di approvvigionamento, quando tali dati siano logicamente valorizzati dal giudice di merito.
- Per configurare il c.d. acquisto di gruppo non basta la mera comunicazione tra soggetti o la successiva fruizione della sostanza: occorre che vi sia un mandato all'acquisto oppure la partecipazione collettiva all'acquisto e al pagamento del corrispettivo, destinando la sostanza al consumo comune.
- Le dichiarazioni dell'acquirente, anche se in dibattimento parzialmente ridimensionate, possono conservare valore dimostrativo se non vengano smentite in modo effettivo e se siano corroborate da un complesso indiziario grave, preciso e concordante.
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