Cassazione Penale, Ordinanza n. 13257/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per due contravvenzioni stradali. I motivi di ricorso riguardavano: 1) la dedotta violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità degli accertamenti ematici eseguiti, assumendone l'inutilizzabilità per difetto di consenso informato e per violazione dell'art. 354, comma 2, c.p.p.; 2) la dedotta manifesta illogicità della motivazione sul nesso tra lo stato di ebbrezza accertato e la verificazione del sinistro stradale, rilevante ai fini dell'aggravante contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la motivazione della sentenza di appello, ma riproponessero sostanzialmente le stesse doglianze già dedotte nel gravame di merito e già motivatamente respinte, limitandosi a formulare censure generiche di illogicità o carenza motivazionale. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice richiamata quale base del reato di guida in stato di ebbrezza; nel caso concreto rilevava anche l'aggravante/variante connessa alla provocazione di un incidente stradale.
art. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice richiamata quale base del reato di guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; nel caso concreto oggetto di condanna e di impugnazione.
invocato dal ricorrente come parametro per sostenere l'inutilizzabilità degli accertamenti ematici eseguiti.
richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente ragioni di diritto ed elementi di fatto a sostegno della richiesta.
richiamato quale norma che sanziona con l'inammissibilità i motivi non specifici o non idonei a confrontarsi con la decisione impugnata.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata, con puntuale confronto con le ragioni poste a fondamento della decisione.
- È inammissibile il ricorso che si limita a reiterare le medesime doglianze già dedotte in appello e già respinte con motivazione non specificamente censurata.
- La mera deduzione di vizi di motivazione in termini generici, senza confrontarsi con gli argomenti decisivi del giudice di merito, non soddisfa il requisito di specificità dei motivi di impugnazione.
- All'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso concreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13166/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13209/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13210/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13211/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13212/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_penale · 4 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13213/2025 del 04/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →