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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06258/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p. tra i reati oggetto di due sentenze definitive della Corte di appello di Napoli. La richiesta riguardava una condanna del 2024, irrevocabile nel 2025, e una precedente condanna del 2018, relative, tra l'altro, a partecipazione ad associazione di tipo mafioso e a diverse ipotesi di estorsione. Nel ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione: si sosteneva che i giudici di merito non avessero considerato adeguatamente che i fatti si inserivano nel medesimo contesto criminale e che, al di là del dato temporale, fossero espressione di un'unica programmazione criminosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure, osservando che il provvedimento impugnato aveva correttamente motivato sulla necessità che l'identità del disegno criminoso sia rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e che, nel caso concreto, dagli atti emergevano diverse e autonome determinazioni volitive; la sola appartenenza al clan operante nella zona non era sufficiente a dimostrare il medesimo disegno criminoso. Ha inoltre evidenziato che la doglianza mirava in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione richiede che l'unicità del disegno criminoso sia già riconoscibile sin dall'ideazione del primo reato; non basta il mero inserimento dei fatti in un medesimo contesto criminale o l'appartenenza al sodalizio.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause esimenti della colpa, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della continuazione tra reati accertati con sentenze diverse, l'unicità del disegno criminoso deve risultare, o comunque essere desumibile in modo affidabile, già al momento della commissione del primo fatto e non può essere affermata in base a una mera ricostruzione ex post del contesto criminale.
  • L'appartenenza dell'agente a un'associazione criminale o a un clan non è, da sola, indice sufficiente della continuazione tra reato associativo e reati-fine, occorrendo la prova di una programmazione unitaria delle condotte.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito o una lettura alternativa degli elementi fattuali quando la motivazione del giudice dell'esecuzione sia logicamente e giuridicamente adeguata.
  • La manifestata infondatezza dei motivi e il tentativo di ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio determinano l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContinuazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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