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Ordinanza

Ordinanza n. 294/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di archiviazione della domanda flussi - lavoro subordinato n. PCO/L/Q/2025/100465;

Giustizia amministrativa202505170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione della domanda flussi per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di archiviazione della domanda flussi-lavoro subordinato n. PCO/L/Q/2025/100465, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In particolare, ha dedotto il difetto di motivazione. Il TAR ha ritenuto, a un primo sommario esame, che la censura apparisse fondata, poiché l'amministrazione avrebbe dovuto valutare e motivare le ragioni del ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno allo sportello unico per l'immigrazione, verificando se il ritardo fosse dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il provvedimento di archiviazione, disponendo il motivato riesame da parte dell'amministrazione. La sospensione è stata accordata in ragione del fumus boni iuris ravvisato, in sede di sommario esame, nel difetto di motivazione: l'amministrazione deve esaminare le ragioni del ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno e stabilire se esse siano riconducibili a forza maggiore o ad altre cause non imputabili al lavoratore. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026 per il prosieguo. Il testo non contiene una specifica statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore

    La disposizione impone all'amministrazione di valutare le ragioni del ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno allo sportello unico per l'immigrazione, verificando se il ritardo dipenda da forza maggiore o da cause comunque non imputabili al lavoratore.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda e della decisione cautelare.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo alla domanda di ingresso per lavoro subordinato, l'amministrazione non può archiviare la pratica per il ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno senza valutare e motivare se il ritardo sia dipeso da forza maggiore o da cause comunque non imputabili al lavoratore, secondo l'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998.
  • Il difetto di motivazione sul mancato esame delle cause del ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno integra, in sede cautelare, un fumus boni iuris idoneo a giustificare la sospensione dell'archiviazione e il riesame motivato della domanda.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelare

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