Cassazione Penale, Ordinanza n. 19478/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo proposto in cassazione non era stato previamente dedotto in appello, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cosenza per tentato furto aggravato dal mezzo fraudolento e per evasione. Con l'unico motivo deduceva l'assenza di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento. La Corte di cassazione ha rilevato però che tale censura non risultava essere stata specificamente dedotta come motivo di appello; inoltre, dall'atto di appello emergeva che le doglianze riguardavano l'elemento soggettivo e, limitatamente al reato di evasione, altri profili, ma non l'aggravante poi contestata in cassazione.
Norme richiamate
richiamato quale base normativa del delitto di furto, nel caso concreto tentato e aggravato dal mezzo fraudolento
richiamato quale norma aggravatrice del furto, per la contestata aggravante del mezzo fraudolento
richiamato quale base normativa del delitto di evasione
la Corte lo interpreta nel senso che i motivi di ricorso per cassazione non possono riguardare questioni non specificamente dedotte con l'appello, a pena di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito dedurre per la prima volta censure che non siano state previamente e specificamente formulate con l'atto di appello, quando la legge prevede tale onere a pena di inammissibilità.
- La doglianza sulla motivazione della sentenza di appello deve confrontarsi con il contenuto effettivo dei motivi di gravame: se la questione non è stata devoluta al giudice di secondo grado, il motivo di ricorso è inammissibile.
- La specificità dei motivi di appello è condizione necessaria per la proponibilità del corrispondente motivo in cassazione, specie quando si contesti un profilo circoscritto come una singola aggravante.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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