Cassazione Penale, Sentenza n. 26902/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva confermato il sequestro probatorio di nove carnet di assegni rinvenuti presso le abitazioni del Visaggio e dei figli. Il Pubblico ministero aveva ipotizzato i reati di cui agli artt. 512-bis e 648-ter c.p.: in particolare, si contestava che l'indagato avesse fittiziamente intestato aziende agricole ai figli per agevolare l'impiego di denaro di provenienza delittuosa (presuntamente ricavato da una fittizia cessione di ramo d'azienda). Il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente il fumus anche in relazione al reato di autoriciclaggio (riqualificando sul piano giuridico l'ipotesi originaria di riciclaggio). Il ricorrente denunciava (i) la erronea applicazione dell'art. 512-bis in quanto tale norma elenca tassativamente i reati la cui agevolazione rileva e non comprende l'autoriciclaggio; (ii) motivazione apparente e carenza di indicazione del delitto presupposto e degli elementi concreti idonei a configurare il fumus dell'autoriciclaggio, rilevando altresì che le presunte «anomalie fiscali» risultavano generiche e che alcuni fatti erano anteriori alla norma sull'autoriciclaggio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata presentava violazione di legge quanto al fumus del reato di cui all'art. 512-bis (il Tribunale aveva illegittimamente esteso lo spettro dei reati la cui agevolazione è punita includendo l'autoriciclaggio) e motivazione apparente in relazione al fumus dell'autoriciclaggio (mancava l'indicazione precisa del delitto presupposto e degli elementi di fatto concreti e specifici, le generiche «anomalie fiscali» non erano sufficienti e non era dimostrato il superamento di eventuali soglie di punibilità). La Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Foggia per un nuovo esame alla luce dei principi esposti.
Norme richiamate
chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter cod. pen
La Corte ha ricordato che si tratta di una fattispecie a forma libera con finalità tassativamente indicate: può punire l'attribuzione fittizia solo quando abbia lo scopo di eludere misure di prevenzione/contrabbando o di agevolare i delitti espressamente elencati (artt. 648, 648-bis, 648-ter). Non è ammessa un'estensione a reati non inclusi nell'elenco, come l'autoriciclaggio.
art. 648-ter cod. pen. (riciclaggio) e riferimenti ad autoriciclaggio
Il Tribunale del riesame aveva riqualificato la fattispecie come autoriciclaggio; la Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che, anche se il reato presupposto non deve essere individuato con esattezza, occorre comunque indicare la tipologia del reato all'origine del bene e fornire elementi concreti e specifici che ne consentano almeno l'astratta configurabilità.
Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è consentito per violazione di legge (art. 325). La Corte ha applicato questo parametro per esaminare errores in iudicando e vizi motivazionali gravi.
art. 273 cod. proc. pen. (gravi indizi)
La Corte ha ricordato che, pur non essendo richiesti i gradi di certezza della fase dibattimentale, il fumus richiede concreti e persuasivi elementi di fatto, indiziari e specifici, che consentano di ricondurre l'evento alla condotta dell'indagato.
D. L.vo 10 marzo 2000, n. 74 (reati tributari e soglie)
La Corte ha richiamato il principio per cui alcune fattispecie tributarie prevedono soglie di punibilità che sono elementi costitutivi del reato: il superamento di tali soglie deve essere adeguatamente dimostrato anche nella fase cautelare quando da esse dipende la configurabilità del reato presupposto.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la competenza del giudice al quale la Cassazione rinvia il nuovo esame (Tribunale di Foggia).
Massime di principio
- L'art. 512-bis c.p. ha un ambito tassativo: la fittizia intestazione rileva penalmente solo se finalizzata all'elusione delle misure di prevenzione/contrabbando o all'agevolazione dei reati espressamente indicati (artt. 648, 648-bis, 648-ter). Non può essere estesa ad altri reati non elencati.
- Per il sequestro di beni come pertinenti a autoriciclaggio occorre indicare, almeno astrattamente, il delitto presupposto e fornire elementi di fatto concreti e specifici che rendano configurabile tale delitto; mere indizi generici o la qualificazione di "anomalie fiscali" non sono sufficienti.
- Quando il delitto presupposto dipende da soglie di punibilità (es. reati tributari), queste soglie sono elementi costitutivi e vanno considerati e motivati anche in sede cautelare: non basta evocare un quadro indiziario generico.
- I provvedimenti cautelari reali devono avere una motivazione minima coerente, completa e ragionevole; vizi motivazionali radicali possono essere impugnati in Cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p.
- In situazioni simili il giudice deve evitare estensioni interpretative delle fattispecie penali mediante riclassificazioni che amplino il novero dei reati richiamati; se emergono dubbi sulla configurabilità del delitto presupposto o sulla sua dimostrazione indiziaria, il sequestro può essere annullato e il procedimento rimandato per un nuovo esame.
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