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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14406/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel giudizio tributario originario un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all’anno d’imposta 2014. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, in appello depositava una nota da cui risultava l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione del debito e il pagamento della prima rata. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione denunciando, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 68, comma 1, lett. a), d.lgs. 546/1992, sostenendo che non vi era stata alcuna definizione agevolata della lite, ma solo la concessione della rateizzazione parziale del debito, insufficiente a far cessare la materia del contendere.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha chiarito che la rateizzazione accordata al contribuente riguardava solo la frazione di debito corrispondente ai due terzi del tributo, secondo il meccanismo di riscossione frazionata previsto dall’art. 68 d.lgs. 546/1992, e non integrava una definizione agevolata della lite né l’estinzione integrale del debito. Ne consegue che, al momento della decisione d’appello, la materia del contendere non era cessata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.

  • art. 46 d.lgs. 546/1992

    "Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere."

    L’estinzione del giudizio presuppone una vera definizione della pendenza tributaria o comunque la cessazione effettiva della materia del contendere.

  • art. 68, comma 1, lett. a), d.lgs. 546/1992

    "il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso"

    La rateizzazione o il pagamento parziale conseguente al rigetto in primo grado riguarda solo una frazione del debito tributario e non equivale, di per sé, a definizione agevolata della lite.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere nel processo tributario non può essere dichiarata in presenza del solo accoglimento di una istanza di rateizzazione del debito, se non risulta una definizione agevolata della lite o l’integrale estinzione dell’obbligazione fiscale.
  • La rateizzazione del debito prevista dall’art. 68 d.lgs. 546/1992 è un meccanismo di riscossione frazionata del tributo e non determina automaticamente l’estinzione del giudizio pendente.
  • Per dichiarare l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere il giudice deve verificare che il rapporto controverso sia effettivamente venuto meno, non essendo sufficiente un adempimento parziale o rateale del debito.
  • Nel giudizio di cassazione, la erronea qualificazione di una rateizzazione come definizione della lite integra violazione di legge censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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