Cassazione Penale, Sentenza n. 42030/2022 del 08/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che, pur avendo riconosciuto l'attenuante per la collaborazione ex art. 73, comma 7, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ne ha negato il riconoscimento nella massima estensione. Si deduce violazione di legge e carenza di motivazione rispetto alla mancata concessione dell'attenuante nella sua misura massima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché riproduceva in termini generici e non critici le stesse doglianze già prospettate e respinte in appello. Ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale adeguata: l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, DPR 309/1990 è stata riconosciuta ma non nella sua massima estensione (comunque oltre la metà), motivando la limitazione con la gravità del fatto, la non episodicità dei rapporti con Abdelaziz El Hababi e, soprattutto, il fatto che l'imputato sia stato raggiunto successivamente da un ulteriore provvedimento cautelare per fatti posteriori, indice di mancata completa revisione della condotta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, commi 1, 4 e 7
Art. 73 comma 1 e 4: fattispecie penali relative al traffico/detenzione di stupefacenti contestate. Art. 73 comma 7: circostanza attenuante per chi collabora; la Corte ha riconosciuto l'attenuante ma ne ha modulato l'applicazione, non concedendola nella massima estensione per ragioni di gravità, non episodicità e comportamenti successivi dell'imputato.
Codice Penale - art. 99, comma 3
Norma richiamata in relazione agli effetti della condanna (richiamata nel contesto del calcolo/definizione della pena nell'originario giudizio abbreviato); nella sentenza si segnala l'applicazione con riferimento alla determinazione della pena complessiva.
Codice Penale - artt. 132 e 133
Artt. 132-133 cod. pen.: principio di proporzionalità della pena e potere discrezionale del giudice nella determinazione della misura. La Corte d'appello ha esercitato tale discrezionalità nel valutare l'entità della diminuzione di pena connessa all'attenuante.
Corte Costituzionale - sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione all'impossibilità di esonero automatico dal pagamento delle somme dovute alla Cassa delle ammende; la Cassazione ha escluso ragioni di esonero per il ricorrente.
Massime di principio
- In Cassazione è inammissibile riproporre in termini generici e non critici le medesime doglianze già discusse e respinte in appello; occorre confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di secondo grado.
- L'attenuante per collaborazione ex art. 73, comma 7, DPR 309/1990 può essere riconosciuta in misura parziale: non è automatica la sua concessione "nella massima estensione" e il giudice di merito ha discrezionalità nel modulare la riduzione di pena, nel rispetto dei principi di proporzionalità (artt. 132-133 c.p.).
- Fattori che possono limitare l'applicazione massima dell'attenuante sono la gravità del fatto, la non episodicità dell'attività criminale e comportamenti successivi che dimostrino la persistenza di scelte criminose nonostante la collaborazione.
- Per ottenere successo in sede di legittimità è necessario dedurre vizi specifici di legge o di motivazione che mettano in luce errori logico-giuridici rilevanti nella motivazione della corte territoriale, non una mera richiesta di riconsiderazione della congruità della pena.
- La condanna alle spese e somme accessorie (es. versamento alla Cassa delle ammende) può essere confermata in assenza di idonee ragioni per l'esonero; tali questioni devono essere adeguatamente dedotte e motivate.
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