Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/02/2018 n. 45 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES e IRAP, componenti positivi di reddito ritenuti omessi e costi considerati indeducibili, comprese somme pari a 120.000 euro versate a XXXXX Ltd per attività di pubblicità e sponsorizzazione sportiva nel 2011. L'Ufficio e la CTP avevano riqualificato tali costi come spese di rappresentanza, ritenendo non provato un effettivo ritorno commerciale e applicando quindi la deducibilità limitata prevista per tale categoria. La società ha sostenuto che si trattasse invece di spese pubblicitarie inerenti, documentate da contratti, fatture, pagamenti bancari, esposizione del marchio sulle moto del Team XXXXX e dati sull'incremento del fatturato e delle vendite all'estero.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società e riformato la sentenza della CTP di Udine. Ha ritenuto provati l'esistenza del contratto pubblicitario, l'effettivo pagamento, l'inerenza della spesa all'attività d'impresa e il ritorno commerciale dell'iniziativa, desunto dall'incremento del fatturato complessivo e delle vendite verso clienti esteri situati in aree collegate alle competizioni sponsorizzate. Secondo il collegio, le spese perseguivano una diretta finalità promozionale e non erano mere spese di rappresentanza. L'avviso di accertamento è stato annullato. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti per la particolarità della materia e l'evoluzione della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • Art. 92 del T.U.I.R. n. 917/1986

    È stato richiamato dall'Amministrazione finanziaria per il recupero a tassazione di componenti positivi di reddito non dichiarati, con riferimento alla valorizzazione delle rimanenze.

  • Art. 108, comma 2, del T.U.I.R. n. 917/1986, come modificato dalla legge finanziaria 2008

    La norma distingue il trattamento fiscale delle spese di pubblicità e propaganda da quello delle spese di rappresentanza, attribuendo rilievo all'inerenza della spesa e, per le spese di rappresentanza, ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti dalla disciplina applicabile.

  • D.M. 19 novembre 2008

    È richiamato quale decreto che stabilisce i requisiti di inerenza e congruità delle spese di rappresentanza.

  • Art. 2697 del codice civile

    È stato invocato con riferimento all'onere della prova. La CTR ha ritenuto che la contribuente lo avesse assolto producendo contratto, fatture, prove dei pagamenti, dati IVA e documentazione sull'incremento del fatturato e delle vendite.

  • Art. 41 della Costituzione

    È stato richiamato dalla società in relazione alla libertà di iniziativa economica e alla valutazione delle scelte imprenditoriali. La decisione ha valorizzato la potenziale idoneità della sponsorizzazione a produrre utili e il concreto ritorno commerciale, senza subordinare la deducibilità al conseguimento di un determinato utile.

  • Cassazione, ordinanza n. 14252 del 23 giugno 2014

    Le spese di rappresentanza sono sostenute per iniziativa diretta ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo; le spese di pubblicità o propaganda perseguono una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale.

    Il criterio distintivo principale è l'obiettivo economico-strategico della spesa: immagine e prestigio senza diretta aspettativa commerciale per la rappresentanza; promozione di prodotti, marchi o servizi e incremento commerciale per pubblicità e propaganda.

  • Cassazione n. 27482/2014; n. 14252/2014; n. 3433/2012; n. 20154/2016

    In materia di sponsorizzazioni, il contribuente deve dimostrare che l'attività sponsorizzata sia collegata a una concreta o ragionevole aspettativa di ritorno commerciale. In mancanza di tale prova, la spesa può essere qualificata come spesa di rappresentanza.

  • Risoluzione Ministero delle Finanze n. 9/204 del 17 giugno 1992

    È stata richiamata dalla contribuente a sostegno dell'assimilazione delle sponsorizzazioni sportive alle spese di pubblicità e della loro integrale deducibilità, quando direttamente promozionali.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 356/E del 14 novembre 2002

    È stata richiamata come prassi amministrativa favorevole alla qualificazione delle sponsorizzazioni a società di corse automobilistiche come spese pubblicitarie, purché collegate alla promozione dell'impresa e dei suoi prodotti.

Massime di principio

  • Per distinguere pubblicità e rappresentanza non è decisiva la denominazione contrattuale della spesa, ma la sua finalità concreta: promozione diretta di marchio, prodotti o servizi e incremento commerciale indicano una spesa pubblicitaria; il mero accrescimento del prestigio e dell'immagine indica una spesa di rappresentanza.
  • La sponsorizzazione non è automaticamente una spesa di rappresentanza. Può essere deducibile come pubblicità se il contribuente dimostra l'esistenza del contratto, l'effettività dei pagamenti, la visibilità del marchio e un collegamento ragionevole con l'acquisizione o l'ampliamento della clientela.
  • Non è normalmente necessario provare che ogni singola spesa abbia prodotto un utile immediato o un incremento causale certo del fatturato; è sufficiente documentare l'inerenza all'attività d'impresa e l'idoneità dell'iniziativa a generare un ritorno commerciale, supportata da elementi concreti.
  • Sono particolarmente rilevanti, come prove, contratti dettagliati, fatture, bonifici, materiali fotografici o audiovisivi dell'esposizione del marchio, dati sul pubblico raggiunto, andamento del fatturato, vendite verso aree interessate dall'evento e nuovi clienti acquisiti.
  • In assenza di documentazione sul ritorno commerciale o sul collegamento con l'attività esercitata, l'Amministrazione può riqualificare la sponsorizzazione come spesa di rappresentanza e applicare i relativi limiti di deducibilità.
  • La corretta qualificazione fiscale va effettuata secondo la normativa vigente nel periodo d'imposta considerato, tenendo conto delle modifiche legislative intervenute e della giurisprudenza applicabile ratione temporis.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.