Sentenza del 27/02/2018 n. 186 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO - L'obbligo di motivazione non sussiste per atti che il contribuente conosca già legalmente ed integralmente - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2012, con cui erano stati recuperati maggiori imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre a sanzioni e interessi. In appello ha contestato, in particolare, la mancata allegazione del processo verbale di constatazione richiamato nell'avviso, l'assenza dei presupposti per l'accertamento analitico-induttivo, l'utilizzabilità degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza e i criteri adottati per ricostruire i ricavi degli spettacoli musicali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila ha rigettato integralmente l'appello. Ha ritenuto valida la motivazione per relationem dell'avviso, poiché la società aveva già ricevuto copia integrale del processo verbale di constatazione; pertanto, il verbale non doveva essere nuovamente allegato. Ha inoltre confermato la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo, fondato sulla contabilità parallela rinvenuta, sui documenti extracontabili, sui dati SIAE, sui controlli incrociati e sull'incongruenza tra ricavi dichiarati e costi o compensi effettivi. La società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 3.500 euro oltre accessori e rimborso forfettario del 15%, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di allegare ogni documento richiamato nella motivazione non opera per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza.
L'Amministrazione può motivare un atto tributario per relationem richiamando un precedente atto, come il processo verbale di constatazione, se il contribuente ne ha già ricevuto conoscenza integrale e legale. L'atto notificato deve comunque consentire di individuare gli elementi essenziali posti a fondamento della pretesa.
Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità, pur formalmente regolare, risulti complessivamente inattendibile e l'esistenza di maggiori ricavi possa essere desunta da presunzioni gravi, precise e concordanti.
Art. 39, commi 2 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La presenza di una contabilità parallela o in nero può legittimare l'accertamento induttivo anche quando sia rinvenuta presso locali diversi dalla sede della società o presso terzi.
Art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228; art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la parte che l'ha proposta deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante rinvio a un processo verbale di constatazione già consegnato al contribuente; in tal caso, la mancata allegazione materiale del verbale non determina automaticamente la nullità dell'avviso.
- La conoscenza del documento richiamato deve essere integrale e legalmente dimostrabile, ad esempio tramite consegna sottoscritta o precedente notificazione.
- La contabilità parallela, gli appunti extracontabili, i file informatici e i documenti rinvenuti anche presso l'abitazione di un socio possono costituire elementi probatori validi per l'accertamento induttivo.
- Una contabilità formalmente regolare può essere disattesa quando risulti complessivamente inattendibile sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Una volta forniti dall'Amministrazione elementi presuntivi qualificati, spetta al contribuente offrire una prova concreta e documentata contraria; mere spiegazioni generiche sull'entità dei compensi o dei costi normalmente non sono sufficienti.
- Il tenore di vita dei soci, gli acquisti rilevanti e la provenienza non giustificata delle disponibilità finanziarie possono concorrere a dimostrare la distribuzione di utili extracontabili, soprattutto se associati a documentazione di ricavi non dichiarati.
- Il contribuente che impugna una decisione deve contestare specificamente tutte le ragioni autonome poste a fondamento della sentenza; la mancata censura di una ratio decidendi può rendere il motivo inammissibile.
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