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Sentenza

Sentenza del 27/02/2018 n. 199 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo relativo a un'autovettura Fiat Punto, per un debito complessivo di euro 32.972,19 derivante da tre cartelle di pagamento notificate tra il 3 aprile 2001 e l'11 marzo 2002. Ha dedotto l'errata o omessa notificazione delle cartelle, la prescrizione dei crediti, la mancata precisa indicazione dell'ente creditore, l'assenza della preventiva intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 e la carenza di motivazione del preavviso ai sensi dell'art. 7 della legge n. 212/2000. In appello ha precisato che la prescrizione era maturata successivamente alla notificazione delle cartelle. L'agente della riscossione aveva sostenuto che il termine fosse decennale e che il preavviso fosse sufficientemente motivato e non richiedesse una preventiva intimazione di pagamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformato la sentenza di primo grado e annullato il preavviso di fermo amministrativo. Ha ritenuto che la mancata impugnazione delle cartelle non trasformasse automaticamente in decennale un eventuale termine di prescrizione più breve e, comunque, ha affermato che anche applicando il termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c., il credito risultava prescritto: l'ultima cartella era stata notificata l'11 marzo 2002, mentre il preavviso di fermo era stato notificato l'11 giugno 2012, oltre il termine massimo del 10 marzo 2012. È stata inoltre esclusa la necessità di impugnare direttamente le cartelle per far valere la prescrizione in occasione dell'impugnazione del preavviso di fermo. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è stata condannata al pagamento di euro 1.200,00 per spese processuali, oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • Art. 2946 del Codice civile

    La prescrizione ordinaria che vale per ogni diritto per il quale non sia previsto un diverso termine è di dieci anni.

    La Commissione ha applicato il termine ordinario decennale come ipotesi più favorevole all'Amministrazione, ritenendo comunque prescritto il credito perché erano trascorsi più di dieci anni dalla notificazione dell'ultima cartella.

  • Art. 2948, n. 4, del Codice civile

    Tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno od in termini più brevi.

    La prescrizione quinquennale riguarda le prestazioni periodiche fondate su una causa debendi continuativa; non si applica automaticamente ai debiti tributari, quando derivano da obbligazioni autonome per ciascun periodo d'imposta.

  • Art. 2953 del Codice civile

    La mancata opposizione della cartella di pagamento non determina, di per sé, la trasformazione del termine di prescrizione eventualmente breve in un termine decennale.

  • Art. 474 del Codice di procedura civile

    La natura esecutiva della cartella di pagamento non comporta automaticamente l'applicazione del termine decennale in ogni caso, in assenza di una sentenza passata in giudicato o di altro titolo idoneo a produrre tale effetto.

  • Art. 7 della legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    Gli atti dell'Amministrazione devono essere motivati e consentire al contribuente di comprendere la pretesa. Nel caso concreto, tuttavia, la questione è rimasta assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.

  • Art. 50 del D.P.R. n. 602/1973

    La preventiva intimazione di pagamento è necessaria per l'avvio della procedura espropriativa quando siano trascorsi determinati termini dalla cartella, ma non costituisce necessariamente un presupposto del fermo amministrativo.

  • Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992

    L'impugnazione degli atti tributari deve essere proposta entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla notificazione; nel caso riportato, la decisione finale non si è fondata su tale eccezione preliminare.

Massime di principio

  • La prescrizione del credito può essere fatta valere impugnando l'atto successivo della riscossione, come il preavviso di fermo, quando la prescrizione sia maturata dopo la notificazione della cartella e prima dell'atto successivo.
  • La mancata impugnazione di una cartella non rende automaticamente decennale il termine di prescrizione: occorre individuare la natura del credito e verificare l'eventuale esistenza di un titolo giudiziale definitivo.
  • Per verificare la prescrizione occorre ricostruire la sequenza degli atti notificati e individuare eventuali atti interruttivi validamente notificati; in assenza di tali atti, il termine decorre dalla notificazione della cartella o dall'ultimo atto interruttivo.
  • Quando anche il termine decennale risulta decorso tra l'ultima cartella e il fermo amministrativo, il credito può essere dichiarato prescritto senza necessità di stabilire se fosse applicabile un termine più breve.
  • Il fermo amministrativo non coincide con una procedura espropriativa: pertanto, secondo l'interpretazione adottata nella sentenza, non richiede necessariamente la preventiva intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973.
  • I termini per impugnare un preavviso di fermo sono normalmente decadenziali e devono essere verificati con attenzione dalla data di notificazione dell'atto.

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