Sentenza del 27/02/2018 n. 188 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato 59 estratti di ruolo e le cartelle di pagamento richiamate nell'atto di intervento di Equitalia in una procedura esecutiva immobiliare, sostenendo di non aver mai ricevuto la notificazione delle cartelle e degli atti presupposti. Ha inoltre eccepito la prescrizione della pretesa tributaria o, in subordine, la decadenza dal potere impositivo. La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo competente il giudice ordinario.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che la controversia rientra nella giurisdizione tributaria, poiché l'atto di intervento nella procedura esecutiva costituiva il primo atto con cui la contribuente aveva avuto conoscenza della pretesa tributaria. La questione relativa all'effettiva notificazione delle cartelle riguarda il merito e deve essere esaminata dal giudice tributario, non la giurisdizione. Gli atti sono stati rimessi ad altra Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari per la decisione nel merito. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, anche per la mancata costituzione di Equitalia nel giudizio d'appello.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992
La giurisdizione tributaria comprende le controversie aventi ad oggetto rapporti tributari e gli atti con cui l'amministrazione finanziaria o l'agente della riscossione manifesta la pretesa tributaria.
Art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992
Gli atti impugnabili davanti al giudice tributario includono gli atti della riscossione che rendono conoscibile al contribuente una determinata pretesa tributaria.
Art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973
Nel contesto dell'esecuzione forzata tributaria, le opposizioni relative a vizi degli atti della riscossione devono essere proposte secondo la ripartizione di giurisdizione prevista dalla legge.
Art. 617 c.p.c.
Disciplina l'opposizione agli atti esecutivi. Quando il vizio dell'atto esecutivo tributario deriva dall'omessa o invalida notificazione della cartella o di altro atto prodromico, la relativa impugnazione appartiene alla giurisdizione tributaria se riguarda il primo atto con cui si manifesta la pretesa fiscale.
Art. 59, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 546 del 1992
Consente al giudice d'appello di rimettere la causa al giudice di primo grado quando la sentenza impugnata ha erroneamente dichiarato il difetto di giurisdizione.
Art. 2946 c.c.
Equitalia aveva sostenuto l'applicabilità del termine ordinario decennale di prescrizione; tuttavia, nella decisione esaminata la Commissione non ha deciso nel merito la questione della prescrizione, limitandosi a individuare il giudice munito di giurisdizione.
Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 13913 del 5 giugno 2017
In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta ... davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.
La giurisdizione si determina in base alla natura tributaria della pretesa e al primo atto che la rende concretamente conoscibile, non in base alla verifica preliminare dell'effettiva notificazione della cartella.
Massime di principio
- Quando il contribuente viene a conoscenza per la prima volta di una pretesa tributaria mediante un atto della riscossione o un atto esecutivo, può impugnare tale primo atto davanti al giudice tributario, anche contestando l'omessa o invalida notificazione delle cartelle presupposte.
- La questione se le cartelle siano state effettivamente notificate riguarda il merito della controversia e non può essere utilizzata, in via preliminare, per negare la giurisdizione del giudice tributario.
- L'agente della riscossione deve poter dimostrare la regolare notificazione degli atti presupposti mediante la relativa documentazione, come le relate di notificazione; in mancanza, il contribuente può contestare la validità della riscossione.
- La decisione sulla giurisdizione non equivale a una decisione definitiva sull'inesistenza del debito, sulla prescrizione o sulla decadenza: tali questioni devono essere esaminate nel successivo giudizio di merito.
- In casi analoghi è essenziale impugnare tempestivamente il primo atto concretamente conosciuto, indicando sia i vizi propri dell'atto sia l'omessa notificazione degli atti presupposti e, se pertinente, la prescrizione o la decadenza.
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