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Sentenza

Sentenza del 27/02/2018 n. 2172 - Comm. Trib. Prov. Catania

Spese sponsorizzazione - presunzione assoluta deducibilità sotto il tetto di ? 200.000 - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'interpretazione dell'articolo 90, comma 8, della legge n. 289/2002 e, in particolare, se tale disposizione introduca una presunzione assoluta di inerenza, congruità e conseguente deducibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute in favore di associazioni sportive dilettantistiche entro il limite di 200.000 euro. Secondo l'orientamento richiamato, la norma non rende automaticamente deducibili le somme, ma stabilisce soltanto una qualificazione fiscale della natura delle erogazioni. Restano applicabili i principi generali del TUIR: il contribuente deve provare l'effettività della spesa, la congruità dell'importo, l'inerenza all'attività d'impresa e la finalizzazione, almeno potenziale, al conseguimento di maggiori ricavi o profitti.

La decisione

La tesi della presunzione assoluta di deducibilità sotto la soglia di 200.000 euro non è stata accolta. La sponsorizzazione non è automaticamente deducibile per il solo fatto di essere stata effettuata a favore di un'associazione sportiva dilettantistica e di rientrare nel limite previsto dalla legge. Il contribuente deve comunque dimostrare la concreta esistenza dell'operazione, la sua congruità e il collegamento con l'attività economica esercitata. L'orientamento è conforme alla sentenza della Corte di cassazione, Sezione tributaria, n. 11712 del 27 maggio 2011, mentre alcune pronunce della CTP di Catania avevano adottato una posizione difforme.

Norme richiamate

  • Articolo 90, comma 8, legge n. 289/2002

    Le somme corrisposte, entro un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, a società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni (...) costituiscono, per il soggetto erogante, spese di pubblicità, volte alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.

    La disposizione qualifica fiscalmente le erogazioni come spese di pubblicità, ma non introduce una presunzione assoluta di effettività, inerenza, congruità e deducibilità. Anche sotto il limite di 200.000 euro devono essere rispettati i requisiti generali previsti dalla disciplina fiscale.

  • Principi generali del TUIR in materia di deducibilità dei costi

    La deduzione richiede che il costo sia effettivo, inerente all'attività d'impresa, congruo e collegato, anche potenzialmente, alla produzione di ricavi o al conseguimento di maggiori profitti.

  • Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza n. 11712 del 27 maggio 2011

    La Corte ha escluso che l'articolo 90, comma 8, della legge n. 289/2002 stabilisca una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione entro la soglia di 200.000 euro.

Massime di principio

  • Il limite di 200.000 euro previsto per le sponsorizzazioni sportive non costituisce una soglia automatica di deducibilità: anche le spese inferiori devono rispettare i requisiti ordinari di deducibilità.
  • Il contribuente deve conservare documentazione idonea a dimostrare l'effettività della sponsorizzazione, come contratto, fatture, pagamenti tracciabili, materiali pubblicitari, fotografie, comunicazioni e prova delle attività svolte.
  • È necessario dimostrare un rapporto ragionevole tra l'importo pagato e la concreta visibilità o promozione ottenuta; importi manifestamente sproporzionati possono essere contestati per difetto di congruità.
  • La sponsorizzazione deve avere una funzione pubblicitaria o promozionale effettiva e non può consistere in una mera erogazione liberale mascherata.
  • In caso di contestazione, l'Amministrazione finanziaria può verificare autonomia e sostanza dell'operazione, mentre il contribuente deve provare inerenza, effettività e collegamento con l'attività d'impresa.

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