Cassazione Civile, Ordinanza n. 17278/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il calcolo della cosiddetta "quota B" della pensione spettante a un lavoratore dello spettacolo, cioè la parte di trattamento riferita alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 in poi. Il beneficiario aveva chiesto che la quota fosse determinata sulla media effettiva delle migliori 1.900 retribuzioni giornaliere, senza applicare il limite giornaliero massimo di lire 315.000 previsto per i lavoratori dello spettacolo. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il d.lgs. n. 182 del 1997 avesse introdotto, per la quota B, una disciplina autonoma e più favorevole, non soggetta al tetto retributivo dell'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che il limite massimo della retribuzione pensionabile continuava ad applicarsi anche alla quota B. La parte resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita mancata censura di tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e ha difeso l'interpretazione accolta in appello, prospettando anche dubbi di legittimità costituzionale della disciplina.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità, ritenendo che il ricorso investisse l'intero percorso argomentativo della sentenza di merito e non solo singole affermazioni. Nel merito, ha confermato il proprio orientamento secondo cui, nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non possono essere considerate, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dal d.lgs. n. 182 del 1997. La Corte ha escluso che tale limite sia stato abrogato espressamente o per incompatibilità, ha ritenuto non decisivi i richiami normativi valorizzati dalla corte territoriale e ha giudicato manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, per uniformarsi ai principi di diritto ribaditi.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto dal ricorrente per violazione di legge
ha regolato la trattazione in camera di consiglio nella disciplina transitoria applicabile
art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
ha reso applicabile ratione temporis la disciplina processuale previgente
art. 12, comma 7, d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
fissa il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo, limite ritenuto ancora operante anche per la quota B
art. 12, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
richiamato nel ragionamento sistematico sulle aliquote di rendimento
art. 12, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
il suo mancato richiamo espresso non esclude che la disciplina sulle aliquote comprenda anche i limiti massimi di retribuzione pensionabile
art. 4, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
disciplina la quota B, ma non abroga né rende incompatibile il limite retributivo dell'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971
art. 1, comma 10, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
ha rimodulato il limite retributivo, senza eliminarlo
art. 1, comma 11, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
richiamato come esempio di scelta espressa del legislatore quando intende superare il sistema precedente nel regime contributivo puro
art. 2, comma 22, lett. a), legge 8 agosto 1995, n. 335
la commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non impone, per la quota B, l'equiparazione tra massimale contributivo e massimale pensionabile
art. 2, comma 22, lett. d), legge 8 agosto 1995, n. 335
impone di salvaguardare le normative speciali giustificate da peculiari caratteristiche professionali, come quelle del settore spettacolo
art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87
richiamato per qualificare le questioni di legittimità costituzionale come manifestamente infondate
art. 24, legge 11 marzo 1953, n. 87
utilizzato per respingere le eccezioni di illegittimità costituzionale
art. 76 Cost.
la Corte esclude che l'interpretazione accolta comporti violazione della delega legislativa
art. 70 Cost.
richiamato per affermare che la volontà legislativa deve emergere dal testo normativo, non da studi interni
Massime di principio
- Nel calcolo della pensione dei lavoratori dello spettacolo, la disciplina speciale sulla quota B deve essere letta in modo sistematico e non isolato: il mancato richiamo espresso al limite retributivo non implica, di per sé, la sua abrogazione.
- L'abrogazione tacita o per incompatibilità richiede una vera antitesi tra le discipline successive; in assenza di una incompatibilità radicale, il limite massimo della retribuzione pensionabile resta applicabile.
- Quando una normativa previdenziale è stratificata nel tempo, il significato della riforma va ricostruito considerando la lettera della legge, i richiami interni e la coerenza dell'assetto complessivo, non ipotesi interpretative prive di saldo appiglio testuale.
- Nel sistema previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, la specialità del regime non può tradursi in un favore incongruo o sganciato dal bilanciamento complessivo perseguito dal legislatore in materia di sostenibilità della spesa.
- La commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non impone una necessaria corrispondenza integrale tra contributi versati e prestazioni erogate; può sopravvivere un massimale pensionabile anche a fronte di un diverso massimale contributivo.
- Le questioni di legittimità costituzionale che presuppongano il superamento del limite retributivo devono misurarsi con il dato che il legislatore delegato, se avesse voluto eliminarlo o rimodularlo, avrebbe dovuto farlo in modo espresso.
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