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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17278/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il calcolo della cosiddetta "quota B" della pensione spettante a un lavoratore dello spettacolo, cioè la parte di trattamento riferita alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 in poi. Il beneficiario aveva chiesto che la quota fosse determinata sulla media effettiva delle migliori 1.900 retribuzioni giornaliere, senza applicare il limite giornaliero massimo di lire 315.000 previsto per i lavoratori dello spettacolo. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il d.lgs. n. 182 del 1997 avesse introdotto, per la quota B, una disciplina autonoma e più favorevole, non soggetta al tetto retributivo dell'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che il limite massimo della retribuzione pensionabile continuava ad applicarsi anche alla quota B. La parte resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita mancata censura di tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e ha difeso l'interpretazione accolta in appello, prospettando anche dubbi di legittimità costituzionale della disciplina.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità, ritenendo che il ricorso investisse l'intero percorso argomentativo della sentenza di merito e non solo singole affermazioni. Nel merito, ha confermato il proprio orientamento secondo cui, nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non possono essere considerate, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dal d.lgs. n. 182 del 1997. La Corte ha escluso che tale limite sia stato abrogato espressamente o per incompatibilità, ha ritenuto non decisivi i richiami normativi valorizzati dalla corte territoriale e ha giudicato manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, per uniformarsi ai principi di diritto ribaditi.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel calcolo della pensione dei lavoratori dello spettacolo, la disciplina speciale sulla quota B deve essere letta in modo sistematico e non isolato: il mancato richiamo espresso al limite retributivo non implica, di per sé, la sua abrogazione.
  • L'abrogazione tacita o per incompatibilità richiede una vera antitesi tra le discipline successive; in assenza di una incompatibilità radicale, il limite massimo della retribuzione pensionabile resta applicabile.
  • Quando una normativa previdenziale è stratificata nel tempo, il significato della riforma va ricostruito considerando la lettera della legge, i richiami interni e la coerenza dell'assetto complessivo, non ipotesi interpretative prive di saldo appiglio testuale.
  • Nel sistema previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, la specialità del regime non può tradursi in un favore incongruo o sganciato dal bilanciamento complessivo perseguito dal legislatore in materia di sostenibilità della spesa.
  • La commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non impone una necessaria corrispondenza integrale tra contributi versati e prestazioni erogate; può sopravvivere un massimale pensionabile anche a fronte di un diverso massimale contributivo.
  • Le questioni di legittimità costituzionale che presuppongano il superamento del limite retributivo devono misurarsi con il dato che il legislatore delegato, se avesse voluto eliminarlo o rimodularlo, avrebbe dovuto farlo in modo espresso.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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