Ordinanza n. 173/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), n. 340/2026, resa tra le parti, pubblicata il 4 febbraio 2026, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1984/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia - Catania che aveva respinto il ricorso contro il diniego SUAP di permesso di costruire per l'adeguamento, l'ampliamento e la rifunzionalizzazione di una ludoteca da destinare a micronido e servizi integrativi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione, conduttrice di un immobile destinato a civile abitazione e di un terreno, ha impugnato la sentenza di primo grado e chiesto cautelarmente la sospensione della sua efficacia. In primo grado aveva contestato il diniego comunale del permesso di costruire, fondato sulla mancanza del consenso del proprietario dell'immobile. L'appello cautelare è stato valutato alla luce dell'art. 11, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 e della documentazione disponibile: il contratto di locazione del 2019 non conteneva un espresso consenso preventivo del proprietario alle opere richieste; una dichiarazione del 27 febbraio 2023, controfirmata dal proprietario e concernente il vincolo di destinazione dell'immobile a micronido, era stata resa per una domanda di ammissione al Fondo nazionale per le politiche della famiglia e non poteva essere estesa unilateralmente quale consenso al rilascio del titolo edilizio; inoltre, il proprietario non aveva sottoscritto la domanda di permesso di costruire.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l'espressione "a chi abbia titolo per richiederlo", contenuta nell'art. 11, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, richieda, per il soggetto non proprietario, la titolarità di un diritto reale sull'immobile; il mero rapporto obbligatorio derivante dalla locazione non è sufficiente. Il conduttore deve quindi acquisire il consenso del proprietario o di altro titolare di diritto reale. Nel caso concreto, tale consenso espresso mancava e la dichiarazione del 2023 aveva finalità diversa e non poteva supplire alla successiva autorizzazione edilizia. La mancata sottoscrizione della domanda da parte del proprietario costituiva ulteriore elemento ragionevole per ritenere non comprovata la volontà di realizzare le opere. Il Collegio ha aggiunto che eventuali violazioni del contratto di locazione possono fondare pretese risarcitorie davanti al giudice civile, ma non consentono al Comune di rilasciare il titolo edilizio in assenza del consenso richiesto. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
Richiamato quale base processuale per la domanda cautelare in appello.
art. 11, comma 1, d.P.R. n. 380/2001
a chi abbia titolo per richiederlo
Il soggetto non proprietario legittimato a chiedere il permesso di costruire deve essere titolare di un diritto reale sull'immobile; il mero conduttore, titolare di un rapporto obbligatorio, deve acquisire il consenso del proprietario o di altro titolare di diritto reale.
Massime di principio
- Ai fini della legittimazione a richiedere il permesso di costruire ai sensi dell'art. 11, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, il soggetto non proprietario deve vantare un diritto reale sull'immobile; il mero rapporto obbligatorio derivante da un contratto di locazione non è sufficiente.
- Il conduttore che intenda realizzare opere soggette a permesso di costruire deve acquisire l'espresso consenso del proprietario o del titolare di altro diritto reale; in mancanza, il Comune non può rilasciare il titolo edilizio.
- Una dichiarazione del proprietario relativa alla destinazione dell'immobile, resa nell'ambito di una diversa procedura amministrativa, non equivale necessariamente al consenso espresso alla realizzazione delle specifiche opere oggetto di una successiva domanda di permesso di costruire.
- Le eventuali violazioni del rapporto locatizio possono essere fatte valere mediante pretese risarcitorie davanti al giudice civile, ma non possono sostituire il consenso necessario per il rilascio del titolo edilizio.
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