Cassazione Penale, Sentenza n. 43391/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal D'Agostino avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 3219/2023, per mancato deposito, con l'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, c.p.p.). Il ricorrente ha sostenuto che l'imputato era presente al dibattimento e che l'atto di appello conteneva la dicitura "elettivamente domiciliato presso il sottoscritto difensore", richiedendo che ciò fosse ritenuto sufficiente alla stregua della giurisprudenza recente che ammette il richiamo della precedente elezione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, avendo accertato che nell'atto di appello l'unico riferimento alla precedente elezione di domicilio era la formula iniziale "elettivamente domiciliato presso il sottoscritto difensore" e che non risultava allegata la precedente elezione né indicata la sua collocazione (data/atto/fascicolo) tale da consentirne l'immediata e inequivoca individuazione per la notificazione. La Corte ha inoltre richiamato l'informazione provvisoria delle Sezioni Unite che chiarisce i limiti dell'interpretazione dell'art. 581, comma 1-ter. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-ter (introdotto dal d.lgs. n.150/2022)
prevede, a pena di inammissibilità, il deposito, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
Durante la vigenza del comma 1-ter (fino al 24/8/2024 per gli effetti pratici richiamati dalle Sezioni Unite) l'inammissibilità per mancato deposito poteva essere evitata non solo dalla allegazione ma anche da un richiamo "espresso e specifico" alla precedente dichiarazione/elezione purchù ne fosse indicata la collocazione nel fascicolo in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione; nel caso concreto il richiamo presente nell'atto non era stato ritenuto sufficientemente specifico.
Legge 9 agosto 2024, n. 114 ("legge Nordio")
abroga il comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen. e inserisce al comma 1-quater, dopo le parole «del difensore» le parole «di ufficio»
Dalla data di entrata in vigore (25/8/2024) le impugnazioni delle parti private e dei difensori non richiedono più, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio; resta invece l'obbligo, per l'impugnazione del difensore di ufficio nei confronti di imputati proceduti in assenza, di depositare mandato e dichiarazione/elezione rilasciati dopo la sentenza.
Principio tempus regit actum (richiamato dalla giurisprudenza)
Le regole processuali vigenti al momento della proposizione dell'impugnazione sono quelle che disciplinano la valutazione di ammissibilità (vale il principio che la legge applicabile è quella in vigore quando l'atto viene presentato), salvo specifiche disposizioni transitorie.
Ordinanza Sez. 5 n. 26458/2024 e informazione provvisoria delle Sezioni Unite (ud. 24/10/2024)
le Sezioni Unite hanno risposto: 1) la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, continua ad applicarsi alle impugna- zioni proposte sino al 24 agosto 2024; 2) la previsione ... deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione
Le Sezioni Unite hanno chiarito i dubbi interpretativi: prima del 25/8/2024 il comma 1-ter opera e può essere soddisfatto non solo con l'allegazione materiale ma anche con un richiamo puntuale e indicativo della precedente elezione; tuttavia il richiamo deve essere "espresso e specifico" e permettere l'immediata individuazione della collocazione dell'elezione nel fascicolo.
Massime di principio
- Se l'appello è stato presentato prima del 25/08/2024, si applicava l'art. 581, comma 1-ter: occorreva o allegare la dichiarazione/elezione di domicilio o inserire nell'atto un richiamo espresso, specifico e che indicasse la collocazione nel fascicolo (data/atto/numero) per consentire l'immediata individuazione per la notificazione.
- La sola formula generica "elettivamente domiciliato presso il sottoscritto difensore" senza indicazione della collocazione della precedente elezione o senza allegazione non soddisfa il requisito richiesto dalla giurisprudenza ed espone al rischio di inammissibilità.
- Dopo l'entrata in vigore della legge 9/8/2024 n.114 (dal 25/8/2024), per le impugnazioni delle parti private e dei difensori non è più richiesto, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio; resta cura, comunque, di rendere chiara la modalità di comunicazione/contatto per le notificazioni.
- In tutti i casi, per massima cautela procedurale, l'avvocato che propone appello dovrebbe o allegare copia della dichiarazione/elezione di domicilio o indicare espressamente dove essa si trovi nel fascicolo (data/atto/pag./n. fascicolo), o comunque ottenere una nuova elezione aggiornata, per evitare vizi formali.
- Se c'è incertezza sull'applicabilità temporale della norma o sulla sufficienza della documentazione, soprattutto in presenza dell'imputato al primo grado, conviene chiedere al giudice un chiarimento piuttosto che rischiare l'automatica inammissibilità; tuttavia la possibilità di dialogo non soppianta l'obbligo processuale quando la norma richiede precisione.
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