Cassazione Penale, Sentenza n. 46790/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che confermava la condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (artt. 81 e 341‑bis c.p.). Il ricorso denunciava: (1) vizio di motivazione per mancato esame del motivo di appello relativo al riconoscimento delle attenuanti generiche e richiesta di riduzione della pena; (2) errata valutazione del requisito della "pubblicità" dell'offesa, con censura delle testimonianze che indicavano che le frasi non sarebbero state recepite dagli astanti e che era presente un solo agente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (a) vizio procedurale per mancato deposito, da parte del difensore, del mandato specifico rilasciato dall'imputato dopo la sentenza impugnata, come previsto dall'art. 581, comma 1‑quater c.p.p. introdotto dal d.lgs. n.150/2022 — poiché l'imputato era stato assente in primo grado e non partecipò in appello, l'assenza del mandato rende il ricorso inammissibile; (b) comunque, anche nel merito i motivi risultavano inammissibili: il rilievo sulle attenuanti generiche era privo di interesse perché il motivo di appello era inammissibile "ab origine" e mancava la specificità necessaria; quanto alla pubblicità, la Corte ha ritenuto sufficiente che le espressioni offensive potessero essere udite dai presenti (potenzialità di percezione), per la configurabilità dell'art. 341‑bis c.p. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per la configurabilità dell'oltraggio a pubblico ufficiale è sufficiente che le espressioni offensive possano essere udite dai presenti; la mera potenzialità di percezione integra l'elemento della pubblicità.
Richiamato in relazione alla continuazione o partecipazione ai reati contestati (menzione nella sentenza originaria).
art. 581, comma 1‑quater c.p.p.
introdotto dal d.lgs. n.150/2022
Imposta il deposito di uno specifico mandato da parte del difensore per impugnare quando l'imputato è stato assente nelle precedenti fasi; la mancata produzione del mandato rilasciato dall'imputato dopo la sentenza impugnata determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Stabilisce la decorrenza dell'applicazione della novella procedurale (art. 581 comma 1‑quater) alle sentenze emesse dopo il 30/12/2022.
Indica i criteri per la determinazione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che i precedenti penali siano parametro pacifico e che la doglianza difensiva non fosse sufficientemente specifica né ancorata alla motivazione di primo grado.
Prevede l'obbligo di condanna alle spese per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; qui la Corte ha anche disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023
Giurisprudenza che riconosce che il requisito del mandato riguarda anche il ricorso per cassazione e che la sua assenza determina inammissibilità.
Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019
Principio secondo cui è inammissibile per carenza d'interesse il ricorso contro una sentenza di secondo grado che non abbia esaminato un motivo di appello inammissibile "ab origine", perché l'accoglimento non produrrebbe esito utile.
Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017
Conferma che la potenzialità di udibilità delle espressioni offensive è sufficiente a integrare l'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito di oltraggio, atteso l'aggravio psicologico per il pubblico ufficiale.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Richiama il principio della specificità del motivo di impugnazione: l'appello (e analogamente il ricorso) è inammissibile se non enuncia e argomenta criticamente i motivi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato assente in gradi precedenti, il difensore deve depositare un mandato specifico rilasciato dall'imputato dopo la sentenza impugnata; la mancata produzione rende il ricorso per cassazione inammissibile.
- Ricorsi o motivi che insistono su censure già "inammissibili ab origine" non godono di interesse e sono inammissibili: l'accoglimento non produrrebbe vantaggio al ricorrente.
- L'onere di specificità nell'appello e nel ricorso è stringente: bisogna esplicitare e argomentare i rilievi rispetto alle ragioni della decisione impugnata, proporzionatamente alla dettagliata motivazione del provvedimento impugnato.
- Per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341‑bis c.p.) la pubblicità si realizza anche quando le espressioni offensive potevano essere udite dai presenti; non è necessario che siano effettivamente percepite da tutti gli astanti.
- La presentazione di un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzioni economiche (Cassa delle ammende) se non è dimostrata colpa grave nell'incauta proposizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46681/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46684/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46685/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46686/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46689/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46690/2023 del 21/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →