Cassazione Penale, Sentenza n. 4181/2023 del 01/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per partecipazione, in qualità di capo, ad un'associazione per delinquere finalizzata a furti. La difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 190 e 192 cod. proc. pen. e all'art. 416 cod. pen., sostenendo che la Corte d'Appello avrebbe fatto malgoverno delle regole di valutazione delle prove e che le condotte attribuite non dimostrerebbero il pactum sceleris né il contributo alla vita del consorzio criminoso. Si contestano in particolare: la rilevanza della registrazione n. 216, la residua utilità del contratto di affitto (perché il ricorrente risiedeva a Roma e poteva stipulare per motivi di permesso di soggiorno), l'assenza di una cassa comune e la limitazione dei reati fine a tre episodi; si contesta inoltre il riconoscimento del ruolo di capo come privo di adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello adeguata e ha proibito la rilettura dei fatti in chiave diversa da parte della Cassazione, richiamando il principio per cui la valutazione delle prove e l'interpretazione delle intercettazioni costituiscono valutazione di merito, sindacabile in legittimità solo per vizi logici o applicativi. La Corte ha confermato che l'esistenza dell'associazione e il vincolo permanente possono derivare da facta concludentia (contatti continui, basi logistiche, mezzi comuni, modus operandi e commissione di delitti rientranti nel programma criminoso). Quanto al ruolo di capo, la Corte ha ritenuto provati compiti decisionali e organizzativi dell'imputato (reperimento immobili, uso di veicoli, coordinamento e controllo dell'attività). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Richiamata dalla difesa per contestare la valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che le regole di giudizio richiamate non siano state violate, essendo la valutazione delle prove rimessa al giudice di merito e solo sindacabile in Cassazione per vizi logici o giuridici
Invocato in relazione alla motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello adeguata e logica, quindi non censurabile in sede di legittimità
Norma sull'associazione per delinquere: la Corte ha confermato che il patto associativo non richiede forme formali e che l'esistenza dell'associazione può essere desunta da facta concludentia quali organizzazione, basi logistiche, modus operandi e ripetizione dei reati fine
Applicato per la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso, ritenuta non determinata da totale assenza di colpa
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivaluta i fatti: le critiche che mirano a offrire una diversa lettura degli elementi probatori sono generalmente inammissibili se non contestano vizi di diritto o di logica della motivazione
- L'esistenza di un'associazione per delinquere può essere provata anche indirettamente tramite facta concludentia (contatti continui, basi logistiche comuni, mezzi e modus operandi ripetuto); non è necessario un patto formale
- L'interpretazione delle intercettazioni e del linguaggio criptico è valutazione di merito: in Cassazione è sindacabile solo se la chiave interpretativa è irragionevole o applicata scorrettamente
- Il ruolo di 'capo' può essere riconosciuto non solo per la posizione verticistica ma per compiti decisionali e di coordinamento dimostrati da atti concreti (reperimento basi, utilizzo di mezzi, controllo dell'attività quotidiana)
- In ricorso per cassazione vanno privilegiate censure di diritto (violazione di norme, vizio logico della motivazione) rispetto a semplici richieste di rivalutazione probatoria; l'insuccesso può comportare condanna alle spese e sanzione ex art. 616 c.p.p.
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