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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40594/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Modena del 30/05/2024 che aveva respinto la richiesta di revoca della prescrizione relativa al ritiro del passaporto disposta con ordinanza del 06/02/2024 in relazione alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità (790 ore) relativa alla condanna del 05/11/2009. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 3 legge 1185/1967 e dell'art. 2 del Protocollo n.4 CEDU, sostenendo che, poiché sta scontando una pena sostitutiva non detentiva, non poteva essere disposto il ritiro del passaporto.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 64 della legge 689/1981, il giudice dell'esecuzione non può modificare o revocare le prescrizioni previste dall'art. 56-ter (tra cui il ritiro del passaporto e la sospensione della validità dei documenti per l'espatrio). La Corte ha aggiunto che anche la giurisprudenza anteriore all'introduzione dell'art. 56-ter aveva ritenuto legittimo il diniego del nulla-osta al rilascio del passaporto in relazione a sanzioni sostitutive, in quanto tali misure comportano una restrizione della libertà personale e la violazione delle prescrizioni può tramutarsi in pena detentiva. Quanto alla presunta violazione del Protocollo n.4 CEDU, la Corte ha ritenuto infondato l'accostamento del caso del ricorrente a situazioni diverse (pene sospese condizionalmente o misure cautelari coercitive) e ha respinto il dubbio di illegittimità costituzionale della norma introdotta dal d.lgs.150/2022. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 24 novembre 1981 n. 689 (art. 64)

    Prevede il divieto per il giudice dell'esecuzione di modificare le prescrizioni relative al lavoro di pubblica utilità previste dall'art. 56-ter; applicato per escludere la revoca del ritiro del passaporto

  • legge 24 novembre 1981 n. 689 (art. 56-ter)

    art. 56-ter, comma 1, n. 4

    Contiene tra le prescrizioni del lavoro di pubblica utilità anche il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio; norma la materia delle prescrizioni per le sanzioni sostitutive

  • legge 21 novembre 1967 n. 1185

    Previene il rilascio del passaporto in presenza di determinate condizioni; la Corte ricorda che già prima dell'art.56-ter si riteneva legittimo il diniego del nulla-osta al rilascio del passaporto per l'esecuzione di una sanzione sostitutiva

  • decreto legislativo 15 settembre 2022 n. 150

    introduzione dell'art. 56-ter

    Ha formalmente inserito nell'ordinamento le prescrizioni relative al lavoro di pubblica utilità (tra cui il ritiro del passaporto); il giudice ha ritenuto non manifestamente incostituzionale tale previsione

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b; art. 616

    Art. 606 richiamato in relazione ai motivi di impugnazione (violazione di norme); art. 616 utilizzato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Il ricorrente ha invocato la violazione della libertà di movimento; la Corte ha ritenuto che la restrizione posta da una pena sostitutiva rientri nell'ambito delle limitazioni compatibili, rigettando il confronto con casi di misure cautelari o di sospensione condizionale della pena trattati dalla Corte EDU

Massime di principio

  • Quando una misura accessoria (es. ritiro del passaporto) è prevista espressamente tra le prescrizioni di una sanzione sostitutiva dalla normativa vigente (art. 56-ter L. 689/81), il giudice dell'esecuzione non può modificarla o revocarla in forza del divieto stabilito dall'art. 64 L. 689/81.
  • Le pene sostitutive dei detentive (es. lavoro di pubblica utilità) sono considerate dal legislatore e dalla giurisprudenza come comportanti una restrizione della libertà personale; ciò giustifica misure come il divieto di espatrio o il ritiro del passaporto, anche in assenza di detenzione effettiva.
  • L'impugnazione con riferimento al Protocollo n.4 CEDU (libertà di movimento) incontra difficoltà se la restrizione è prevista dalla legge nazionale come prescrizione di una sanzione sostitutiva e se vi è un fondamento per ritenere che la violazione delle prescrizioni possa trasformare la sanzione in pena detentiva.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione su questioni analoghe, valutare la possibilità di eccepire profili di illegittimità costituzionale della norma o di proporre rimedi diversi (es. ricorso per motivi procedurali o richieste alla amministrazione competente per il rilascio del passaporto), tenendo presente che la giurisprudenza consolidata tende a ritenere legittime restrizioni connesse a sanzioni sostitutive.
  • In casi in cui la norma sia chiara nel vietare la modifica delle prescrizioni (art. 64 L. 689/81), le contestazioni fondate esclusivamente su principi di proporzionalità o confronto con misure cautelari sono difficilmente persuasive in sede di legittimità, salvo argomentazioni precise su eccesso o travisamento normativo/giurisprudenziale.

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