Cassazione Penale, Ordinanza n. 23779/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondata sull'assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato e non sul solo stato di incensuratezza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per la violazione dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, contestata perché non avrebbe indicato di essere residente all'estero con iscrizione all'AIRE. L'unico motivo di ricorso riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato dalla difesa.
Norme richiamate
norma incriminatrice ritenuta violata per l'omessa indicazione della residenza all'estero con iscrizione all'AIRE.
il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi o circostanze positive; dopo la riforma del 2008 non basta il solo stato di incensuratezza.
richiamato quale fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p.
legge di conversione della riforma dell'art. 62-bis c.p.
base per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi positivi apprezzabili in concreto, senza che sia necessario un diffuso esame di tutti i dati favorevoli prospettati dalla difesa.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non è sufficiente a fondare la concessione delle attenuanti generiche.
- La motivazione sul punto è legittima purché il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti e consideri le specifiche deduzioni difensive che assumano concretezza e pertinenza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.
Come è indicizzato
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