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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16408/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva principalmente due censure: (1) nullità della dichiarazione di assenza e dell'inammissibilità dell'appello per mancata prova della notifica del decreto di citazione per l'udienza del 03/05/2023 e per decorso non ancora avvenuto del termine di giacenza; (2) errato calcolo del termine per impugnare in ragione della sospensione dei termini processuali disposta dalla normativa emergenziale Covid-19 (d.l. n.18/2020 e d.l. n.23/2020), per cui la corte territoriale avrebbe considerato sospeso solo il periodo 9/3/2020-15/4/2020 e non la successiva proroga fino all'11/5/2020, rendendo così ingiustificatamente tardivo l'appello depositato il 27/7/2020.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, che ha assorbito il primo. Ha richiamato il principio secondo cui il termine per proporre impugnazione decorre dalla scadenza del termine che il giudice si è autoassegnato per il deposito delle motivazioni; ha quindi applicato correttamente la sospensione dei termini disposta per l'emergenza Covid-19 estesa fino all'11/5/2020 (per complessivi 64 giorni di sospensione rispetto al dies a quo), concludendo che il ricorso in appello del 27/7/2020 era tempestivo. Conseguentemente la sentenza della Corte d'appello di Potenza è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Potenza per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    Norma invocata per illustrare i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato e ritenuto fondato il motivo relativo alla interpretazione delle norme sulla sospensione dei termini.

  • artt. 157, 157-bis, 161, 178, 179 cod. proc. pen.

    Norme richiamate a sostegno della doglianza sulla nullità per presunta mancata notificazione e irregolare dichiarazione di assenza; la Corte ha ritenuto tale motivo assorbito dal successo del secondo motivo e non decisivo.

  • art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Individua il termine per proporre impugnazione (qui richiamato per il calcolo del dies a quo in relazione al termine di deposito della motivazione fissato dal giudice). La Corte conferma che il termine d'impugnazione decorre dalla scadenza del termine autoassegnato per la motivazione.

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Richiamato nei precedenti giurisprudenziali citati per spiegare che il deposito anticipato della sentenza non anticipa il decorso del termine per le impugnazioni se il giudice si è autoassegnato un termine per la motivazione.

  • art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    sospensione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 del decorso dei termini procedurali, con differimento dell'inizio qualora il termine fosse iniziato durante il periodo di sospensione

    La Corte ha richiamato il dettato normativo come parte della disciplina emergenziale che sospende il decorso dei termini processuali e, insieme alla successiva proroga, determina il differimento effettivo dei termini per le impugnazioni.

  • d.l. 8 aprile 2020, n. 23

    proroga della sospensione fino al 11 maggio 2020

    La Corte ha applicato la proroga, considerando la sospensione complessiva di 64 giorni (9/3/2020-11/5/2020) nel ricalcolo del termine per proporre impugnazione, estendendo il dies a quo oltre quanto ritenuto dalla corte territoriale.

  • art. 625 cod. pen. e art. 61, comma 1, n. 7 cod. pen.

    Norme penali relative al titolo del reato (furto in abitazione e aggravante): presenti nel capo d'imputazione di primo grado, ma non decisive per la valutazione procedurale sulla tempestività dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il termine per proporre impugnazione decorre dalla scadenza del termine che il giudice si è autoassegnato per depositare le motivazioni; il deposito anticipato della sentenza non anticipa l'inizio del decorso del termine d'impugnazione.
  • Le sospensioni dei termini disposte da norme emergenziali (es. d.l. n.18/2020 e d.l. n.23/2020) si applicano integralmente e includono eventuali proroghe; vanno conteggiate esattamente nel ricalcolo del termine di impugnazione.
  • In caso di impugnazione dichiarata inammissibile per tardività, verificare sempre se durante il periodo rilevante sono intervenute sospensioni o proroghe legislative che differiscono il dies a quo o la scadenza finale.
  • Una censura processuale relativa alla validità della notifica o della dichiarazione di assenza può essere assorbita da questioni più decisive: se il ricorso principale (es. sul calcolo dei termini) è fondato, la Corte può non pronunciare separatamente sulle nullità accessorie.
  • Per la difesa: conservare e documentare tutte le date rilevanti (data sentenza, termine autoassegnato per motivazione, date di sospensione normativa) e, in caso di normativa emergenziale, controllare i decreti successivi per eventuali proroghe prima di valutare la tempestività dell'impugnazione.
  • Per il giudice di appello: il calcolo dei termini deve tenere conto sia del dies a quo collegato alla scadenza del termine per la motivazione sia di tutte le sospensioni e proroghe normative intervenute; errore in questo calcolo può determinare annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

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