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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25654/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è rimasta ferma, essendo stata confermata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Verona per il reato di usurpazione di funzioni pubbliche. Nel ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte di cassazione ha rilevato che tali censure erano formulate in modo del tutto generico, senza una reale confutazione del percorso argomentativo della sentenza di appello.

Norme richiamate

  • art. 349, secondo comma, c.p.

    Norma incriminatrice oggetto della contestazione, richiamata come base del capo di imputazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato solo implicitamente dal riferimento ai motivi di violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuti però generici e non idonei a scalfire la sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntuali: deduzioni di violazione di legge o vizio di motivazione formulate in modo generico sono inammissibili.
  • La mera enunciazione di errori di diritto o di motivazione, senza una confutazione analitica della ratio decidendi della sentenza impugnata, non è sufficiente a consentire il sindacato di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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