Cassazione Penale, Ordinanza n. 28825/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per un motivo non consentito avverso una sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale, su sua richiesta e con il consenso del Pubblico Ministero, ha applicato una pena concordata per il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in lieve entità. Il ricorso deduceva, in sostanza, l'errata qualificazione giuridica dei fatti e la mancata assoluzione perché il fatto non sussiste. La Corte ha rilevato che il mezzo di impugnazione era inammissibile perché, contro la sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione solo per motivi specifici, tra cui l'erronea qualificazione giuridica del fatto, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'inespressione valida della volontà dell'imputato e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo articolato, invece, era sostanzialmente un vizio di motivazione e una richiesta di rivalutazione della colpevolezza, profilo estraneo ai limiti dell'impugnazione ammessa nel patteggiamento. La sentenza sottolinea inoltre che, in base al verbale di arresto e alle ammissioni rese in sede di convalida, risultavano esclusi i presupposti per un proscioglimento, e che la scelta del rito speciale implicava rinuncia a contestazioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice richiamata quale titolo del reato oggetto del patteggiamento; la decisione non ne affronta il merito, ma la assume come base della sentenza impugnata
nei confronti della sentenza di patteggiamento è ammesso ricorso per cassazione solo per motivi tipizzati: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, c.p.p.
consente la declaratoria immediata di inammissibilità del ricorso non rientrante tra i motivi consentiti
legge 11.103/17
richiamata come fonte introduttiva della disciplina limitativa del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa a seguito di patteggiamento il ricorso per cassazione è proponibile soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge; non è consentito denunciare in via surrettizia vizi di motivazione o chiedere una rivalutazione del merito sulla responsabilità penale.
- La deduzione di "mancata assoluzione" o di insussistenza del fatto, quando diretta a rimettere in discussione l'accertamento di colpevolezza, esula dai motivi di ricorso ammessi contro il patteggiamento.
- La scelta del rito speciale comporta accettazione del contenuto dell'accordo e rinuncia a contestazioni incompatibili con la struttura del patteggiamento, salva la possibilità di far valere solo i vizi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- In presenza di un ricorso fondato su motivo non consentito, la Corte può dichiararne l'immediata inammissibilità e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge, inclusa la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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