Cassazione Penale, Ordinanza n. 14645/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È quindi rimasta ferma la sentenza di appello che aveva riconosciuto la responsabilità penale per furto aggravato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati ricorrono per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, ha affermato la loro responsabilità per furto aggravato. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deducono erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la ricostruzione dei fatti e dei profili giuridici operata in appello sarebbe illogica. Inoltre, si contesta la mancata notifica della motivazione della sentenza di appello. La Corte osserva però che le doglianze sono meramente fattuali, generiche e prive di specifiche critiche alla motivazione impugnata, oltre che non supportate da un corretto richiamo interpretativo degli istituti giuridici evocati; la censura sulla notifica della motivazione è ritenuta manifestamente infondata, perché la lettura in udienza riguarda, fuori dai casi di motivazione contestuale, solo il dispositivo, mentre per la motivazione rileva l'avviso di deposito della sentenza.
Norme richiamate
La decisione richiama il delitto di furto aggravato come reato oggetto dell'affermazione di responsabilità in appello; non viene svolta un'analisi autonoma della fattispecie, ma si presuppone la contestazione del furto aggravato.
È implicitamente richiamato quale base del furto, nella forma aggravata contestata agli imputati.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La Corte qualifica i ricorsi come inammissibili per genericità e perché fondati su censure di fatto non deducibili in sede di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze probatorie, se non accompagnate da specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e argomentato: deduzioni generiche, apodittiche o prive di confronto con le rationes decidendi determinano l'inammissibilità del ricorso.
- La censura relativa alla mancata notifica della motivazione della sentenza di appello è infondata quando si confonde la lettura del dispositivo in udienza con la comunicazione del deposito della motivazione, che segue regole diverse fuori dai casi di motivazione contestuale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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