Cassazione Penale, Sentenza n. 2492/2025 del 21/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. e per motivazione erronea sulla dichiarata inammissibilità dell'appello. Sostiene che in primo grado aveva eletto domicilio presso l'avv. Francesca Fiori (indicazione nell'atto di appello e nella procura speciale allegata) e che quindi non si applica il requisito di produzione della nuova elezione di domicilio previsto dall'art. 581, comma 1-ter. In via subordinata chiede di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. e dell'art. 89 d.lgs. 150/2022 per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., lamentando compressione del diritto di difesa e disparità tra accusa e difesa in tema di impugnazioni.
La decisione
Il ricorso è ritenuto fondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che è sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico ad una precedente elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, così da consentire l'inequivoca individuazione del luogo per la notificazione (richiamando il principio indicato nelle Sezioni Unite, informazione provvisoria n.15/24 del 24.10.2024). Nel caso di specie l'elezione di domicilio era indicata nell'atto di appello e la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello è stata effettuata presso lo studio del difensore domiciliatario; pertanto il vizio di inammissibilità non sussisteva. Tuttavia, tenuto conto della decorrenza della prescrizione (data reato 09/02/2017 e unica causa di sospensione per 62 giorni), il termine massimo di prescrizione è spirato il 10/10/2024, successivamente alla sentenza di secondo grado ma anteriormente alla decisione di questa Corte: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Individua il reato contestato (ricettazione). Utilizzato per indicare la fattispecie di reato e per il calcolo della prescrizione.
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La norma impone oneri formali per l'appello (produzione della nuova elezione di domicilio). La Corte lo interpreta restrittivamente in senso favorevole alla difesa: è sufficiente che l'atto di impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico ad una precedente elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, così da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notifica; pertanto la mancata allegazione materiale non determina automaticamente inammissibilità se la localizzazione è inequivocabile.
Richiamato dalla difesa nella prospettiva di una questione di costituzionalità assieme all'art. 581 c.p.p.; la Corte ha deciso sul profilo applicativo dell'art. 581 senza affrontare o dichiarare la questione di costituzionalità dell'art. 89.
Informazione provvisoria n.15/24 delle Sezioni Unite (24.10.2024)
Principio giurisprudenziale richiamato: l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. va interpretato nel senso che l'appello è valido se contiene un richiamo specifico ad una precedente elezione di domicilio e indica dove essa è reperibile nel fascicolo, permettendo l'inequivoca individuazione del luogo di notifica.
Costituzione (artt. 3, 24, 27, 111)
Richiamati dalla difesa nella prospettiva di censurare la legittimità costituzionale delle norme che limiterebbero il diritto di difesa; la Corte non ha ritenuto necessario sollevare o decidere sul profilo di costituzionalità, avendo risolto il caso sul piano interpretativo e del calcolo della prescrizione.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio effettuata in primo grado e richiamata esplicitamente e specificamente nell'atto di impugnazione è sufficiente a soddisfare il requisito di cui all'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., purché la collocazione nel fascicolo consenta l'immediata individuazione del luogo per la notifica.
- La mancata allegazione materiale della nuova elezione di domicilio nell'appello non determina automaticamente l'inammissibilità se l'atto di impugnazione indica chiaramente la precedente elezione e dove essa è reperibile.
- È buona prassi, per evitare contestazioni, allegare comunque la procura e la copia dell'elezione di domicilio all'atto di appello; alternativamente indicare espressamente la precedente elezione e la sua collocazione nel fascicolo processuale.
- La notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello presso lo studio del difensore domiciliatario, quando risultino elementi specifici nell'atto, è efficace ai fini dell'impugnazione.
- Se la prescrizione del reato si perfeziona dopo la sentenza di secondo grado ma prima della decisione della Cassazione, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
- Se si intende sollevare questioni di costituzionalità di norme procedurali che incidono sul diritto di difesa, è necessario valutarne la rilevanza e la non manifestina inammissibilità; tuttavia la Corte potrebbe risolvere il caso applicando un'interpretazione costituzionalmente compatibile prima di affrontare la questione di legittimità.
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