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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2492/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. e per motivazione erronea sulla dichiarata inammissibilità dell'appello. Sostiene che in primo grado aveva eletto domicilio presso l'avv. Francesca Fiori (indicazione nell'atto di appello e nella procura speciale allegata) e che quindi non si applica il requisito di produzione della nuova elezione di domicilio previsto dall'art. 581, comma 1-ter. In via subordinata chiede di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. e dell'art. 89 d.lgs. 150/2022 per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., lamentando compressione del diritto di difesa e disparità tra accusa e difesa in tema di impugnazioni.

La decisione

Il ricorso è ritenuto fondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che è sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico ad una precedente elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, così da consentire l'inequivoca individuazione del luogo per la notificazione (richiamando il principio indicato nelle Sezioni Unite, informazione provvisoria n.15/24 del 24.10.2024). Nel caso di specie l'elezione di domicilio era indicata nell'atto di appello e la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello è stata effettuata presso lo studio del difensore domiciliatario; pertanto il vizio di inammissibilità non sussisteva. Tuttavia, tenuto conto della decorrenza della prescrizione (data reato 09/02/2017 e unica causa di sospensione per 62 giorni), il termine massimo di prescrizione è spirato il 10/10/2024, successivamente alla sentenza di secondo grado ma anteriormente alla decisione di questa Corte: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Individua il reato contestato (ricettazione). Utilizzato per indicare la fattispecie di reato e per il calcolo della prescrizione.

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    La norma impone oneri formali per l'appello (produzione della nuova elezione di domicilio). La Corte lo interpreta restrittivamente in senso favorevole alla difesa: è sufficiente che l'atto di impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico ad una precedente elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, così da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notifica; pertanto la mancata allegazione materiale non determina automaticamente inammissibilità se la localizzazione è inequivocabile.

  • art. 89, d.lgs. 150/2022

    Richiamato dalla difesa nella prospettiva di una questione di costituzionalità assieme all'art. 581 c.p.p.; la Corte ha deciso sul profilo applicativo dell'art. 581 senza affrontare o dichiarare la questione di costituzionalità dell'art. 89.

  • Informazione provvisoria n.15/24 delle Sezioni Unite (24.10.2024)

    Principio giurisprudenziale richiamato: l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. va interpretato nel senso che l'appello è valido se contiene un richiamo specifico ad una precedente elezione di domicilio e indica dove essa è reperibile nel fascicolo, permettendo l'inequivoca individuazione del luogo di notifica.

  • Costituzione (artt. 3, 24, 27, 111)

    Richiamati dalla difesa nella prospettiva di censurare la legittimità costituzionale delle norme che limiterebbero il diritto di difesa; la Corte non ha ritenuto necessario sollevare o decidere sul profilo di costituzionalità, avendo risolto il caso sul piano interpretativo e del calcolo della prescrizione.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio effettuata in primo grado e richiamata esplicitamente e specificamente nell'atto di impugnazione è sufficiente a soddisfare il requisito di cui all'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., purché la collocazione nel fascicolo consenta l'immediata individuazione del luogo per la notifica.
  • La mancata allegazione materiale della nuova elezione di domicilio nell'appello non determina automaticamente l'inammissibilità se l'atto di impugnazione indica chiaramente la precedente elezione e dove essa è reperibile.
  • È buona prassi, per evitare contestazioni, allegare comunque la procura e la copia dell'elezione di domicilio all'atto di appello; alternativamente indicare espressamente la precedente elezione e la sua collocazione nel fascicolo processuale.
  • La notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello presso lo studio del difensore domiciliatario, quando risultino elementi specifici nell'atto, è efficace ai fini dell'impugnazione.
  • Se la prescrizione del reato si perfeziona dopo la sentenza di secondo grado ma prima della decisione della Cassazione, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
  • Se si intende sollevare questioni di costituzionalità di norme procedurali che incidono sul diritto di difesa, è necessario valutarne la rilevanza e la non manifestina inammissibilità; tuttavia la Corte potrebbe risolvere il caso applicando un'interpretazione costituzionalmente compatibile prima di affrontare la questione di legittimità.

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