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Ordinanza

Ordinanza n. 75/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca P-NA/L/Q/2023/118609 del 3.9.2025 e avente prot. uscita n. 0369563, notificato in data 18.9.2025, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del richiedente in data 23/11/2023; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202507158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato il 23 novembre 2023, notificata il 18 settembre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto, in sostanza, l’illegittimità della revoca perché l’Amministrazione, dopo avere rilasciato il nulla osta, ha convocato le parti soltanto dopo quasi due anni, senza che il ritardo fosse imputabile al richiedente. Il ricorrente ha inoltre rappresentato di avere reperito un diverso datore di lavoro disponibile all’assunzione, chiedendo il subentro del nuovo datore oppure il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia della revoca. Nella sommaria delibazione propria della fase interinale, ha ritenuto rilevante che l’Autorità abbia convocato le parti quasi due anni dopo il rilascio del nulla osta e che tale decorso temporale non fosse imputabile al ricorrente. L’Amministrazione, nonostante il proprio prolungato contegno inerte, avrebbe irragionevolmente posto sul ricorrente l’alea delle conseguenze sfavorevoli del tempo trascorso. Il giudice ha attribuito significato anche alla disponibilità di un’ulteriore occasione lavorativa, comunicata nel procedimento, ritenendo che tale circostanza avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a valutare il rilascio di un titolo di soggiorno con un diverso datore di lavoro o per attesa occupazione, anche alla luce delle circolari ministeriali richiamate. La trattazione del merito è stata fissata per il 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo, sulla base di una sommaria delibazione.

  • art. 103 d.l. 34/2020

    La pronuncia richiama la disposizione nel contesto delle procedure di emersione, quale riferimento normativo delle circolari ministeriali menzionate in relazione alla possibilità di valutare soluzioni lavorative o di soggiorno alternative.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può sospendere la revoca di un nulla osta all’ingresso quando l’Amministrazione abbia lasciato decorrere un periodo significativo dopo il rilascio del titolo e il ritardo non sia imputabile al richiedente, ravvisando un fumus di irragionevole allocazione sul privato delle conseguenze sfavorevoli del tempo trascorso.
  • Quando, nel corso del procedimento conseguente alla revoca di un nulla osta all’ingresso, lo straniero dimostri di avere reperito un diverso datore di lavoro disponibile all’assunzione, l’Amministrazione deve valutare concretamente la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno riferito al nuovo datore oppure un permesso per attesa occupazione, ove compatibile con la disciplina applicabile.
  • Il prolungato ritardo dell’Amministrazione nella convocazione delle parti, se non imputabile al privato, può assumere rilievo nella valutazione cautelare della legittimità della revoca e impedire che l’alea delle sopravvenienze derivanti dal tempo trascorso sia posta integralmente a carico del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PAPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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