Cassazione Civile, Ordinanza n. 28985/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2010 emesso nei confronti del socio di una società di persone, in ragione della sua partecipazione al 70% agli utili della società. L'accertamento personale era conseguente a un distinto avviso emesso nei confronti della società, rimasto incontestato, fondato sulla contabilizzazione di una fattura oggettivamente inesistente per euro 236.250,00, emersa dalle indagini della Guardia di Finanza. Il contribuente aveva eccepito, tra l'altro, la mancata instaurazione del contraddittorio amministrativo e la carenza di definitività della pretesa erariale; in appello aveva anche dedotto la mancata notifica dell'atto agli altri soci. La CTR ha accolto l'appello ritenendo che, quando la controversia riguarda più soggetti, non possa decidersi solo nei confronti di alcuni e che la mancata integrazione del contraddittorio imponesse il rigetto del ricorso. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo nullità della sentenza per violazione degli artt. 14 e 59 del d.lgs. n. 546/1992, assumendo che, in presenza di litisconsorzio necessario, il giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità del processo e rimettere la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio, non già decidere nel merito a favore del contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha rilevato che, in presenza di litisconsorzio necessario processuale e sostanziale tra socio e società di persone, la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti fin dal primo grado comporta nullità dell'intero processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. La CTR, pur richiamando l'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, lo ha applicato erroneamente, attribuendo all'Ufficio la responsabilità della mancata instaurazione del contraddittorio e accogliendo l'appello del contribuente; avrebbe invece dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e rimettere la causa alla CTP per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTP di Bergamo, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
in caso di litisconsorzio nel processo tributario la mancata partecipazione di tutti i soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio; se il vizio non è sanato, il giudice non può decidere nel merito ma deve rilevare la nullità del processo.
richiamato come norma processuale violata nel ricorso per cassazione, in relazione alle conseguenze della mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio tributario.
in appello, se emerge il vizio di litisconsorzio necessario non sanato, il giudice deve rimettere la causa al primo giudice.
in cassazione, accertata la nullità del processo per mancata integrazione del contraddittorio, la causa va cassata con rinvio al giudice di primo grado.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso è stato proposto per nullità della sentenza derivante da violazione di norme processuali sul contraddittorio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la controversia ha ad oggetto rapporti inscindibili o comunque soggetti legati da litisconsorzio necessario, la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti dal primo grado determina la nullità dell'intero procedimento e della sentenza conclusiva.
- Il vizio di litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; il giudice che lo riscontri non può decidere il merito, ma deve disporre l'integrazione del contraddittorio o rimettere la causa al primo giudice.
- In presenza di nullità derivante da omessa integrazione del contraddittorio nel giudizio tributario, il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.; in cassazione, la conseguenza è la cassazione con rinvio ex art. 383 c.p.c.
- Nel rapporto tra società di persone e soci, la controversia sugli effetti dell'accertamento tributario presenta litisconsorzio necessario anche processuale, con conseguente inscindibilità delle cause.
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