Cassazione Civile, Ordinanza n. 04702/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società assicuratrice, di una cartella di pagamento emessa per il recupero dell'imposta di registro dovuta sulla registrazione di una sentenza del Tribunale di Roma che aveva definito un giudizio di risarcimento danni per responsabilità professionale, con accoglimento anche della domanda di manleva proposta nei confronti dell'assicuratore. In primo grado la cartella era stata annullata perché non preceduta da avviso di liquidazione; in appello la decisione era stata riformata, con annullamento solo parziale e riliquidazione dell'imposta, ritenendo applicabile l'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 131/1986 e affermando che, in caso di litisconsorzio facoltativo, i distinti capi della sentenza dovevano essere tassati separatamente. La società che gestisce la riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 60, comma 2, e 21 d.P.R. n. 131/1986: sostiene che l'imposta prenotata a debito dovesse essere recuperata anche nei confronti dell'assicuratore, quale soggetto obbligato al risarcimento del danno in senso ampio; che fosse irrilevante la distinzione tra obbligazione risarcitoria e obbligazione di garanzia; e che la solidarietà tributaria consentisse di richiedere l'intero importo a tutti i soggetti coinvolti. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, oltre a contestarne il merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto preliminarmente l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, ritenendo che il soggetto della riscossione conservi interesse a ottenere il pagamento dell'imposta da tutti i soggetti parti del giudizio definito dalla sentenza tassata. Nel merito ha ritenuto infondato il motivo, confermando che, nel caso deciso, esistevano rapporti giuridici autonomi e distinti: da un lato l'obbligazione risarcitoria del convenuto, dall'altro l'obbligazione di garanzia dell'assicuratore. In presenza di litisconsorzio facoltativo, le singole statuizioni della sentenza riferite a distinti rapporti giuridici devono essere tassate separatamente e l'imposta di registro va richiesta con riguardo a ciascun rapporto sostanziale. Ha inoltre affermato che l'art. 60 d.P.R. n. 131/1986, per le sentenze soggette a registrazione a debito in materia di risarcimento del danno derivante da reato, consente il recupero dell'imposta prenotata soltanto nei confronti delle parti obbligate al risarcimento, senza applicazione del principio di solidarietà di cui all'art. 57 del medesimo testo unico. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nei casi di registrazione a debito delle sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, il recupero dell'imposta prenotata avviene solo verso le parti obbligate al risarcimento, senza applicazione della solidarietà ordinaria
in presenza di più disposizioni o rapporti giuridici autonomi nella stessa sentenza, la tassazione segue i singoli rapporti; nel caso concreto il tributo va riferito al capo della decisione relativo alla manleva e non cumulato con l'altro rapporto
il principio di solidarietà tributaria ordinaria non opera nel diverso regime di recupero previsto dall'art. 60 per le sentenze di risarcimento del danno da reato
la Corte d'appello ha ritenuto tempestiva la cartella rispetto al termine di prescrizione decorrente, nelle registrazioni a debito, dal passaggio in giudicato dell'atto giudiziario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base della denuncia di violazione di legge nel ricorso per cassazione
Massime di principio
- Quando una sentenza contiene più capi relativi a rapporti giuridici autonomi e distinti, ciascun capo è autonomamente tassabile ai fini dell'imposta di registro, senza cumulo automatico del valore delle diverse cause.
- Nel litisconsorzio facoltativo permane l'autonomia dei rispettivi titoli, rapporti giuridici e causae petendi: la tassazione deve seguire la singola statuizione riferita al rapporto sostanziale concretamente deciso.
- L'art. 60 del d.P.R. n. 131/1986, nei casi di registrazione a debito di sentenze di condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato, consente il recupero dell'imposta prenotata solo nei confronti dei soggetti obbligati al risarcimento, escludendo la solidarietà tributaria generale.
- L'obbligazione di garanzia dell'assicuratore e l'obbligazione risarcitoria del danneggiante restano rapporti distinti; la presenza della manleva non giustifica, di per sé, l'estensione indistinta del carico fiscale a tutti i partecipanti al giudizio.
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