Cassazione Penale, Sentenza n. 4556/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in quattro motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova riguardo alla presunta autenticità della firma della persona offesa sull'atto di vendita del 30/01/2018 e mancata valutazione dei testi a difesa (richiesta anche di perizia grafologica); 2) censura per il rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena; 3) censura per il rigetto della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria (art. 689/81), lamentando che l'omessa produzione di documentazione reddituale non poteva precludere la conversione; 4) censura sulla mancata esclusione della qualificazione del titolare dello STA come pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio e sulla mancanza dei presupposti del reato di falso ideologico e dell'aggravante di cui all'art. 476, comma 2 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. In particolare: il primo motivo (vizio di motivazione/travisamento della prova sulla firma) è stato dichiarato inammissibile per genericità e per mancata specificità rispetto alla motivazione del giudice di merito; il quarto motivo (assenza della qualifica di pubblico ufficiale per il titolare dello STA) è stato rigettato: la Corte ha confermato che la normativa (D.P.R. 358/2000 e l'art. 7 del D.L. 04/07/2000 n.223) attribuisce al titolare dello sportello telematico dell'automobilista poteri di autenticazione che integrano la qualità di pubblico ufficiale; il terzo motivo (riguardo alla sostituzione della pena con quella pecuniaria) è stato accolto: la Corte ha stabilito che il giudice deve acquisire d'ufficio le informazioni sulle condizioni economiche e personali dell'imputato ai fini della conversione e non può negare la sostituzione per il solo motivo della mancata allegazione da parte dell'imputato; conseguentemente la sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente alla valutazione sulla sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria e per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma; il ricorso è stato invece rigettato nel resto (quindi confermata la condanna penale per i reati contestati).
Norme richiamate
art. 110, art. 479, art. 480, art. 476 comma 2
art.110 (concorso di persone); art.479 (falso ideologico) e art.480 (uso di atto falso) sono stati ritenuti applicabili ai fatti contestati; art.476 comma 2 è stato considerato rilevante come aggravante ma l'apprezzamento della Corte è stato che la pena è stata calibrata sulla minima edittale.
D.P.R.
D.P.R. 19/09/2000 n.358 (art.2, art.4)
norme che regolano gli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA) e attribuiscono compiti di verifica e autenticazione connessi al rilascio di documenti di circolazione; la Corte ricava da tali disposizioni la qualità di pubblico ufficiale per il titolare dello STA quando svolge le funzioni di autenticazione e controllo documentale.
Decreto-Legge / Legge di conversione
D.L. 04/07/2000 n.223 conv. L. 04/08/2000 n.248 (art.7)
prevede che l'autenticazione delle sottoscrizioni relative all'alienazione di beni mobili registrati possa essere richiesta ai titolari degli STA e che questi siano tenuti a rilasciarla, contribuendo alla qualificazione come pubblico ufficiale.
regola i casi di esclusione dalla sostituzione della pena detentiva con pene meno afflittive; la Corte sottolinea che la norma non prevede che l'imputato perda il diritto alla conversione per l'omessa allegazione delle condizioni economiche, perché il giudice può acquisire d'ufficio le informazioni necessarie.
Decreto legislativo
d.lgs. 10/10/2022 n.150 (introduzione art.56‑quater e riforma pene sostitutive)
introduce l'art.56‑quater che disciplina il calcolo del valore giornaliero per la pena pecuniaria sostitutiva e orienta il giudice a favorire misure meno afflittive; impone al giudice di individuare il valore giornaliero tenendo conto delle condizioni economiche e sociali dell'imputato.
art. 192, art. 546, art. 545‑bis comma 2, art. 606 comma 1 lett. e), art. 591
art.192/546 richiamati rispetto ai mezzi di prova e motivazione; art.545‑bis comma 2 autorizza il giudice ad acquisire d'ufficio informazioni dall'esecuzione penale esterna e dalle forze di polizia per decidere sulla sostituzione della pena; art.606 comma 1 lett. e) e art.591 disciplinano il sindacato della motivazione in Cassazione e richiedono specificità nella censura della motivazione.
Massime di principio
- La mera comparazione grafica visiva o la presunta autenticità della firma non è decisiva se l'insieme delle risultanze processuali (comportamenti, contraddizioni, circostanze) contraddice la versione favorevole all'imputato; il giudice di merito valuta globalmente e la Cassazione controlla solo la logicità manifesta della motivazione.
- Il titolare dello Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), quando svolge funzioni di autenticazione e verifica richieste dalla normativa, riveste la qualifica di pubblico ufficiale e le relative condotte possono integrare reati come il falso ideologico.
- In tema di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (o altre misure sostitutive), l'assenza di documentazione prodotta dall'imputato non legittima automaticamente il diniego: il giudice è tenuto a reperire d'ufficio informazioni sulle condizioni economiche e personali dell'imputato ai sensi dell'art.545‑bis e della disciplina introdotta dal d.lgs. 150/2022.
- Le censure in Cassazione relative alla motivazione devono essere specifiche: non è ammessa una critica generica che richieda alla Corte di legittimità di rielaborare il fatto o di eseguire una nuova valutazione delle prove.
- Se si contesta la qualifica soggettiva (es. pubblica ufficialità) è determinante richiamare la normativa regolamentare e dimostrare che le attività svolte non rientrino nelle funzioni previste dalla legge; in mancanza di ciò, la giurisprudenza tende a riconoscere la qualifica di p.u. quando siano attribuiti poteri di autenticazione e certificazione.
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