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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4556/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in quattro motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova riguardo alla presunta autenticità della firma della persona offesa sull'atto di vendita del 30/01/2018 e mancata valutazione dei testi a difesa (richiesta anche di perizia grafologica); 2) censura per il rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena; 3) censura per il rigetto della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria (art. 689/81), lamentando che l'omessa produzione di documentazione reddituale non poteva precludere la conversione; 4) censura sulla mancata esclusione della qualificazione del titolare dello STA come pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio e sulla mancanza dei presupposti del reato di falso ideologico e dell'aggravante di cui all'art. 476, comma 2 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. In particolare: il primo motivo (vizio di motivazione/travisamento della prova sulla firma) è stato dichiarato inammissibile per genericità e per mancata specificità rispetto alla motivazione del giudice di merito; il quarto motivo (assenza della qualifica di pubblico ufficiale per il titolare dello STA) è stato rigettato: la Corte ha confermato che la normativa (D.P.R. 358/2000 e l'art. 7 del D.L. 04/07/2000 n.223) attribuisce al titolare dello sportello telematico dell'automobilista poteri di autenticazione che integrano la qualità di pubblico ufficiale; il terzo motivo (riguardo alla sostituzione della pena con quella pecuniaria) è stato accolto: la Corte ha stabilito che il giudice deve acquisire d'ufficio le informazioni sulle condizioni economiche e personali dell'imputato ai fini della conversione e non può negare la sostituzione per il solo motivo della mancata allegazione da parte dell'imputato; conseguentemente la sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente alla valutazione sulla sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria e per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma; il ricorso è stato invece rigettato nel resto (quindi confermata la condanna penale per i reati contestati).

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 110, art. 479, art. 480, art. 476 comma 2

    art.110 (concorso di persone); art.479 (falso ideologico) e art.480 (uso di atto falso) sono stati ritenuti applicabili ai fatti contestati; art.476 comma 2 è stato considerato rilevante come aggravante ma l'apprezzamento della Corte è stato che la pena è stata calibrata sulla minima edittale.

  • D.P.R.

    D.P.R. 19/09/2000 n.358 (art.2, art.4)

    norme che regolano gli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA) e attribuiscono compiti di verifica e autenticazione connessi al rilascio di documenti di circolazione; la Corte ricava da tali disposizioni la qualità di pubblico ufficiale per il titolare dello STA quando svolge le funzioni di autenticazione e controllo documentale.

  • Decreto-Legge / Legge di conversione

    D.L. 04/07/2000 n.223 conv. L. 04/08/2000 n.248 (art.7)

    prevede che l'autenticazione delle sottoscrizioni relative all'alienazione di beni mobili registrati possa essere richiesta ai titolari degli STA e che questi siano tenuti a rilasciarla, contribuendo alla qualificazione come pubblico ufficiale.

  • Legge 24 novembre 1981 n. 689

    regola i casi di esclusione dalla sostituzione della pena detentiva con pene meno afflittive; la Corte sottolinea che la norma non prevede che l'imputato perda il diritto alla conversione per l'omessa allegazione delle condizioni economiche, perché il giudice può acquisire d'ufficio le informazioni necessarie.

  • Decreto legislativo

    d.lgs. 10/10/2022 n.150 (introduzione art.56‑quater e riforma pene sostitutive)

    introduce l'art.56‑quater che disciplina il calcolo del valore giornaliero per la pena pecuniaria sostitutiva e orienta il giudice a favorire misure meno afflittive; impone al giudice di individuare il valore giornaliero tenendo conto delle condizioni economiche e sociali dell'imputato.

  • Codice di procedura penale

    art. 192, art. 546, art. 545‑bis comma 2, art. 606 comma 1 lett. e), art. 591

    art.192/546 richiamati rispetto ai mezzi di prova e motivazione; art.545‑bis comma 2 autorizza il giudice ad acquisire d'ufficio informazioni dall'esecuzione penale esterna e dalle forze di polizia per decidere sulla sostituzione della pena; art.606 comma 1 lett. e) e art.591 disciplinano il sindacato della motivazione in Cassazione e richiedono specificità nella censura della motivazione.

Massime di principio

  • La mera comparazione grafica visiva o la presunta autenticità della firma non è decisiva se l'insieme delle risultanze processuali (comportamenti, contraddizioni, circostanze) contraddice la versione favorevole all'imputato; il giudice di merito valuta globalmente e la Cassazione controlla solo la logicità manifesta della motivazione.
  • Il titolare dello Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), quando svolge funzioni di autenticazione e verifica richieste dalla normativa, riveste la qualifica di pubblico ufficiale e le relative condotte possono integrare reati come il falso ideologico.
  • In tema di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (o altre misure sostitutive), l'assenza di documentazione prodotta dall'imputato non legittima automaticamente il diniego: il giudice è tenuto a reperire d'ufficio informazioni sulle condizioni economiche e personali dell'imputato ai sensi dell'art.545‑bis e della disciplina introdotta dal d.lgs. 150/2022.
  • Le censure in Cassazione relative alla motivazione devono essere specifiche: non è ammessa una critica generica che richieda alla Corte di legittimità di rielaborare il fatto o di eseguire una nuova valutazione delle prove.
  • Se si contesta la qualifica soggettiva (es. pubblica ufficialità) è determinante richiamare la normativa regolamentare e dimostrare che le attività svolte non rientrino nelle funzioni previste dalla legge; in mancanza di ciò, la giurisprudenza tende a riconoscere la qualifica di p.u. quando siano attribuiti poteri di autenticazione e certificazione.

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