Cassazione Civile, Ordinanza n. 05877/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della documentazione sopravvenuta e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo conseguentemente estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese, anche per la mancata costituzione dell'intimata, e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di causa estintiva del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa alla registrazione di una sentenza civile che l'aveva condannata, in solido con altre amministrazioni, al pagamento di somme in favore di due parti vittoriose. Dopo l'iniziale rigetto/inammissibilità del ricorso in primo grado e il rigetto dell'appello da parte della CTR, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, deducendo in sostanza la mancata integrazione del contraddittorio, la pretesa necessità di iscrivere la sentenza al campione civile con conseguente diverso regime di riparto degli oneri fiscali, e l'eccessività della condanna alle spese. In memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. ha poi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, producendo documentazione attestante che, a seguito di comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata alla coobbligata, le somme pretese erano state comunque corrisposte, con attestazione dell'amministrazione.
Norme richiamate
È richiamato come base processuale della memoria illustrativa depositata in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato poiché il giudizio si è estinto per cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione del rapporto sostanziale oggetto del giudizio può determinare la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio di cassazione, con conseguente estinzione del processo.
- Quando la controversia si estingue per cessazione della materia del contendere, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di lite, specie in presenza di contumacia della parte intimata.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi in cui il giudizio si chiuda per una causa estintiva, come la cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
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