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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40836/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La professionista aveva agito ex art. 28 L. 794/1942 per ottenere il saldo delle competenze professionali maturate nel patrocinio svolto in favore dell'istituto in una controversia avente ad oggetto l'accertamento della proprietà di una quota di un fondo e il risarcimento del danno da occupazione illegittima. A fronte di una parcella di euro 18.402,39 e di acconti già ricevuti, chiedeva la condanna del cliente al pagamento di euro 12.015,25. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo, da un lato, che il valore della causa dovesse essere determinato secondo i criteri del codice di rito e che non vi fosse sproporzione rispetto al valore effettivo del bene; dall'altro, che l'attività professionale si fosse esaurita con la rinuncia al mandato e che, applicando le tariffe forensi, nulla residuasse dopo gli acconti percepiti. Con il primo motivo di ricorso si deduceva violazione delle norme sul criterio di liquidazione del compenso, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto parametrarlo al valore effettivo della lite, molto più alto di quello risultante dal solo criterio processuale. Con il secondo motivo si denunciava la liquidazione asseritamente incompleta e la mancata considerazione di varie attività stragiudiziali e giudiziali, nonché l'applicazione impropria dei parametri tariffari e la mancata valorizzazione dei risultati conseguiti.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi nei limiti indicati in motivazione, cassando l'ordinanza e rinviando la causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché il giudice di merito non aveva verificato se il valore processuale della controversia fosse manifestamente sproporzionato rispetto al valore effettivo e sostanziale della lite, come richiesto dalla giurisprudenza in tema di liquidazione del compenso tra avvocato e cliente. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo nei limiti in cui il tribunale aveva omesso di pronunciarsi su alcune voci richieste e non aveva correttamente verificato la corrispondenza tra le attività dedotte e le voci tariffarie; tuttavia ha escluso che fossero sindacabili in cassazione gli accertamenti in fatto svolti dal giudice di merito sulla mancata prova di alcune prestazioni. È stata invece ritenuta corretta l'affermazione secondo cui il giudice non è tenuto a considerare in modo vincolante i risultati conseguiti, trattandosi di criterio discrezionale.

Norme richiamate

  • art. 28 L. 794/1942

    La controversia sulle spettanze dell'avvocato verso il cliente resta soggetta al rito speciale anche se il cliente contesta l'an debeatur, salvo che proponga domande ulteriori che impongano specifiche regole processuali.

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    È il rito applicabile alle controversie ex art. 28 L. 794/1942; la presenza di contestazioni sul rapporto o sul credito non sposta di per sé il rito.

  • art. 702 bis c.p.c.

    Richiamato come uno dei possibili modi di introduzione del giudizio, senza incidere sul rito speciale applicabile.

  • artt. 34, 35 e 36 c.p.c.

    Operano solo se il convenuto introduca una domanda che esorbiti dalla competenza del giudice adito, potendo comportare spostamenti di competenza.

  • art. 15 c.p.c.

    Usato per determinare il valore della causa secondo i criteri processuali, ma il giudice deve verificare se tale valore sia manifestamente inadeguato rispetto al valore effettivo della controversia.

  • art. 6, comma 2, D.M. 585/1994

    La liquidazione degli onorari può essere adeguata al valore effettivo della controversia quando vi sia manifesta sproporzione rispetto al valore formale risultante dal codice di rito.

  • art. 6 D.M. 127/2004

    Va letto in coordinamento con il comma 4 e consente l'adeguamento al valore effettivo della controversia nei rapporti avvocato-cliente.

  • art. 5, comma 3, D.M. 127/2004

    "può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti"

    La considerazione dei risultati del giudizio è solo facoltativa e discrezionale, non un obbligo del giudice.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per l'interpretazione teleologica delle disposizioni tariffarie, da coordinare con la finalità di proporzionalità e adeguatezza del compenso.

  • artt. 10 e 14 c.p.c.

    Concorrono alla determinazione del valore della controversia per le cause di somme di denaro o beni mobili, ma non escludono l'adeguamento al valore effettivo ove vi sia sproporzione.

  • D.M. 585/1994

    Applicato dal tribunale per la liquidazione dei diritti e degli onorari, con verifica della corrispondenza delle singole attività alle voci tariffarie.

  • D.M. 127/2004

    Richiamato per la liquidazione del compenso e per i criteri di adeguamento al valore effettivo e ai risultati del giudizio.

Massime di principio

  • Nella liquidazione del compenso dell'avvocato nei rapporti con il cliente, il valore della controversia non va arrestato al solo petitum formalmente determinato secondo le regole processuali quando questo risulti manifestamente sproporzionato rispetto al valore effettivo e sostanziale degli interessi in gioco.
  • Il giudice deve verificare, caso per caso, l'attività effettivamente svolta, la complessità e la gravosità dell'incarico, confrontando la nota spese con le voci tariffarie e pronunciandosi su tutte le richieste, senza poter negare il compenso per voci che in realtà trovano corrispondenza nella tariffa.
  • Il criterio dei risultati ottenuti e dei vantaggi conseguiti dal cliente è solo facoltativo e rimesso alla discrezionalità del giudice, sicché la sua mancata considerazione non integra di per sé violazione di legge.
  • In cassazione non è sindacabile la valutazione di merito sulla prova dell'effettivo svolgimento di singole attività professionali, salvo vizi di motivazione nei limiti consentiti dal ricorso.
  • Le controversie sulle spettanze dell'avvocato ex art. 28 L. 794/1942 restano soggette al rito speciale anche quando il cliente contesti l'esistenza o l'entità del credito, salvo la proposizione di domande ulteriori che richiedano specifiche regole sulla competenza o sulla trattazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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