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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11626/2025 del 03/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria promossa da un istituto di credito per ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei propri confronti, di due atti dispositivi compiuti da due coniugi: la costituzione di un fondo patrimoniale con destinazione di alcuni immobili e la donazione di un altro immobile alla figlia. Il credito della banca derivava da una fideiussione prestata dai coniugi a garanzia delle obbligazioni della società debitrice principale. In appello, la banca aveva visto confermata la revocatoria e, nel corso del giudizio, era intervenuta una società cessionaria del credito a seguito di scissione parziale. I ricorrenti censurano la sentenza d'appello per cinque profili: 1) violazione degli artt. 105 e 111 c.p.c. per avere ritenuto ammissibile l'intervento della società cessionaria, nonostante la dedotta carenza di legittimazione e la pretesa mancata prova della cessione; 2) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2901 c.c. per avere ritenuto sufficiente, quale presupposto dell'actio pauliana, un credito litigioso contestato in altro giudizio; 3) omessa motivazione / motivazione apparente, con riferimento alla revocabilità della costituzione del fondo patrimoniale e della donazione, e al preteso difetto di interesse della banca, anche perché il bene donato era ipotecato; 4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere ravvisato l'eventus damni nonostante, secondo i ricorrenti, il patrimonio residuo fosse idoneo a soddisfare il credito; 5) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere ritenuto provata la scientia damni, mentre gli atti erano anteriori alla concreta esigibilità del credito e la banca avrebbe dovuto provare una preordinazione fraudolenta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, una volta non contestato il trasferimento del credito alla società intervenuta, il cessionario è successore a titolo particolare nel diritto controverso ed è legittimato a intervenire nel giudizio revocatorio; ha ribadito che gli effetti della revocatoria si trasferiscono al cessionario ope legis, in coerenza con gli artt. 2902 e 1263 c.c. e con la giurisprudenza consolidata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre tesi difensive già disattese, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato respinto perché la Corte d'appello si era effettivamente pronunciata sul punto; nel merito, ha confermato che il fondo patrimoniale non costituisce uno schermo assoluto contro l'azione revocatoria e che la donazione di bene ipotecato può comunque integrare eventus damni, essendo sufficiente un pericolo attuale di pregiudizio alla garanzia patrimoniale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per mera riproposizione delle difese di merito. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato: in caso di fideiussione prestata a garanzia di obbligazioni future, l'azione revocatoria presuppone la semplice esistenza del debito, non la sua esigibilità, ed è sufficiente la scientia damni del fideiussore. La Corte ha quindi confermato integralmente la decisione di merito e ha condannato i ricorrenti alle spese in favore di entrambe le società controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 105 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'ammissibilità dell'intervento del cessionario; la Corte ha escluso la fondatezza della censura, valorizzando la successione a titolo particolare nel diritto controverso.

  • art. 111 c.p.c.

    Applicato alla successione a titolo particolare nel corso del giudizio; il cessionario del credito può intervenire nel processo revocatorio quale successore nel diritto controverso.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per contestare l'apprezzamento probatorio; la Corte ha ritenuto le censure in parte inammissibili perché meramente reiterative delle difese di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove; non è stata ravvisata una violazione idonea a sovvertire la decisione di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 111 Cost. per denunciare una motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza d'appello si era pronunciata sul punto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova dell'eventus damni e della scientia damni; la Corte ha confermato l'impostazione della sentenza impugnata.

  • art. 2740 c.c.

    Richiamato per evidenziare che il fondo patrimoniale introduce un regime speciale di responsabilità patrimoniale, ma non elimina il principio della garanzia generica dei creditori.

  • art. 2755 c.c.

    Citato nella motivazione sul trasferimento dei privilegi al cessionario del credito, come argomento sistematico a sostegno dell'estensione degli effetti della revocatoria.

  • art. 2901 c.c.

    Norma centrale: l'azione revocatoria ordinaria richiede credito, eventus damni e scientia damni; il credito può essere anche non esigibile, e l'atto gratuito o a titolo oneroso può essere dichiarato inefficace se pregiudizievole.

  • art. 2902 c.c.

    Richiamato per affermare che, una volta accolta la revocatoria, il creditore può promuovere azioni esecutive verso l'avente causa del debitore; tale effetto segue il credito anche in caso di cessione.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato per escludere la sospensione necessaria del giudizio revocatorio in pendenza di una controversia sul credito, perché il relativo accertamento non è antecedente logico-giuridico indispensabile.

  • art. 167 c.c.

    Richiamato per descrivere la costituzione del fondo patrimoniale come vincolo di destinazione a tutela dei bisogni della famiglia.

  • art. 170 c.c.

    Richiamato per chiarire che l'esecuzione sui beni del fondo non può aver luogo per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia se il creditore conosceva tale estraneità; tale regola non impedisce però l'azione revocatoria.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale dei motivi di ricorso per cassazione, in relazione ai numeri 3 e 4.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente; la Corte ha escluso la violazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio revocatorio, il cessionario del credito può intervenire nel processo quale successore a titolo particolare nel diritto controverso e beneficiare ope legis degli effetti della sentenza che accoglie l'azione revocatoria promossa dal cedente.
  • L'azione revocatoria ordinaria tutela la garanzia patrimoniale generica e presuppone la sola esistenza del credito, non anche la sua concreta esigibilità; ciò vale anche quando il credito derivi da fideiussione prestata a garanzia di obbligazioni future.
  • Ai fini dell'eventus damni non è necessario provare un depauperamento attuale o l'insolvenza del debitore: è sufficiente che l'atto renda più incerta o più difficile la soddisfazione del credito, con valutazione prognostica proiettata al futuro.
  • La presenza di un'ipoteca sul bene trasferito non esclude di per sé l'eventus damni, perché la sua incidenza reale deve essere valutata in prospettiva futura e non con riferimento statico al momento dell'atto dispositivo.
  • La costituzione di un fondo patrimoniale, pur essendo funzionale ai bisogni della famiglia, non è sottratta in via assoluta all'azione revocatoria ordinaria quando sia compiuta in pregiudizio delle ragioni dei creditori.
  • Nei ricorsi per cassazione non è sufficiente riproporre le stesse tesi difensive già respinte in appello: è necessario confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoProprietàSeparazioneImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniDiritti realiFamigliaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoRisoluzione del contratto

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