Cassazione Penale, Sentenza n. 36726/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte d’appello di Brescia aveva confermato la sentenza del Tribunale di Mantova del 30 ottobre 2024, che aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia e al risarcimento del danno per tentata truffa, assolvendo invece l’imputato dai reati di furto dell’assegno e calunnia contestati ai capi A e C. La tentata truffa riguardava la presentazione per l’incasso di un assegno di 225.000 euro recante una firma apocrifa apparentemente riconducibile all’ex coniuge dell’imputato. Con il primo motivo, la difesa ha contestato la prova della riconducibilità della falsificazione all’imputato, sostenendo che fosse stata accertata soltanto l’apocrifia della firma. Con il secondo, ha negato che la mera presentazione dell’assegno, bloccato dalla banca dopo l’immediato rilievo della firma difforme, integrasse artifici o raggiri idonei a indurre in errore. Con il terzo, ha contestato la procedibilità e la legittimazione della querelante, sostenendo che persona offesa fosse la banca, che non aveva sporto querela. Con il quarto, ha dedotto l’inidoneità dell’azione e quindi la configurabilità del reato impossibile, poiché la falsità era stata rilevata subito. Con il quinto, ha censurato le statuizioni civili, deducendo l’assenza di pregiudizi patrimoniali della parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché alcuni motivi erano generici e gli altri manifestamente infondati. Ha rilevato che le censure sulla responsabilità non si confrontavano con la motivazione dei giudici di merito: l’assegno recante la firma falsa era stato depositato tramite bancomat, usando credenziali dell’imputato, su un conto a lui riferibile, aperto poco prima del versamento; l’operazione avrebbe procurato beneficio all’imputato e le credenziali potevano essere possedute o volontariamente cedute da lui. Ha ritenuto sussistenti artifici e raggiri, osservando che la firma falsificata era quella della titolare del conto e che, al momento della scoperta della falsità, il titolo era ancora in valutazione da parte dei funzionari; la tempistica, a ridosso di tre giorni festivi, e la modalità di giroconto rendevano l’azione idonea, valutata ex ante, a essere portata a compimento. La rilevazione della falsità non comportava dunque l’inidoneità dell’azione. La titolare del conto era legittimata a querelare perché, in caso di consumazione, avrebbe subito il danno patrimoniale. Il motivo sulle statuizioni civili era radicalmente generico: contestava l’assenza di danni materiali senza confrontarsi con la liquidazione equitativa dei danni morali disposta dal primo giudice. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Ne consegue che è stato messo in chiara evidenza l’interesse del ricorrente quale unico soggetto al quale l’operazione avrebbe portato beneficio, nonché l’utilizzo di credenziali per compiere l’illecito che solo lui poteva possedere o cedere volutamente ad un terzo concorrendo nella condotta truffaldina.
La decisione conferma la responsabilità per tentata truffa sulla base della ricostruzione secondo cui l’operazione era diretta a procurare un beneficio all’imputato e fu attuata, anche eventualmente tramite un terzo, usando credenziali a lui riferibili.
Gli artifici e raggiri sono stati ritenuti sussistenti poiché il titolo era stato falsificato attraverso l’apposizione non di una firma qualunque, ma di quella del titolare del conto corrente ed il titolo era in valutazione da parte dei funzionari della banca al momento in cui era stata scoperta la falsità, sicché esso era idoneo a trarre in inganno e l’azione rischiava di essere portata a consumazione anche attraverso la particolare tempistica di essa, a ridosso di ben tre giorni festivi e con una modalità di “giroconto” che ne poteva facilitare l’esecuzione in una prospettiva ex ante idonea ad escludere la figura del reato impossibile, solo genericamente adombrata in ricorso senza tenere conto delle descritte circostanze di fatto sottolineate dalla sentenza impugnata.
La falsificazione della firma del titolare del conto e le modalità e tempistica dell’operazione possono integrare artifici idonei a trarre in inganno, anche se la falsità viene rilevata prima dell’accredito definitivo, quando la condotta era concretamente idonea ex ante a condurre alla consumazione.
La titolare del conto corrente, odierna parte civile, era legittimata a sporgere querela in quanto soggetto che, se il reato fosse stato portato a consumazione, avrebbe subito il danno conseguente al suo patrimonio,
È legittimata a proporre querela la persona il cui patrimonio sarebbe stato danneggiato se il reato fosse giunto a consumazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La presentazione all’incasso di un assegno recante la firma falsificata del titolare può integrare artifici o raggiri quando le modalità dell’operazione siano concretamente idonee a indurre in errore e a procurare il profitto, anche se la falsità viene rilevata prima che il pagamento si perfezioni.
- L’idoneità dell’azione ai fini del tentativo e l’eventuale configurabilità del reato impossibile vanno valutate ex ante, considerando complessivamente modalità e tempistica dell’operazione; il mancato conseguimento del profitto per l’intervento dei controlli non dimostra, da solo, l’inidoneità dell’azione.
- La titolare del conto il cui patrimonio sarebbe stato danneggiato dalla consumazione della truffa è legittimata a proporre querela, anche quando l’operazione sia stata presentata presso una banca.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sulla responsabilità non si confrontano con le circostanze e gli argomenti decisivi della motivazione impugnata.
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