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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37651/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Le ricorrenti, docenti del comparto scuola, avevano agito per ottenere il risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione scolastica. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda sul rilievo che le lavoratrici erano state successivamente stabilizzate/immesse in ruolo, ritenendo tale stabilizzazione sufficiente a sanzionare l'abuso e a riparare i danni derivanti dalla reiterazione dei contratti, in mancanza di allegazioni specifiche su ulteriori danni. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: violazione delle norme sul diritto al risarcimento del danno secondo Cass. Sez. Un. n. 5072/2016 e del principio di equivalenza e di effettività della tutela; questione pregiudiziale europea sulla conformità alla direttiva 1999/70/CE dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria quando vi sia stata immissione in ruolo per scorrimento delle graduatorie; illegittimità costituzionale dell'esclusione del ristoro in rapporto agli artt. 3 e 117 Cost., alla clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e all'art. 6 CEDU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la Corte territoriale si era uniformata alla giurisprudenza di legittimità già consolidata in materia e che l'esame dei motivi non induceva a mutare orientamento né a rimettere le questioni alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia. Ha compensato integralmente le spese dell'intero processo per la complessità delle questioni trattate e ha dato atto dell'obbligo per le ricorrenti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Richiamato come base del primo motivo per dedurre violazione di legge.

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità e non vi erano ragioni per mutare orientamento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Usato per la definizione camerale non partecipata secondo la proposta del relatore.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 118 disp. att. c.p.c. per il rinvio alla motivazione conforme di precedenti arresti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 132 c.p.c. per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.

  • Legge n. 124/1999, art. 4, comma 1

    Richiamata dai ricorrenti come disciplina dei contratti a termine del personale scolastico.

  • Legge n. 107/2015, art. 1

    Richiamata nel ragionamento della Corte d'appello come fonte di stabilizzazione idonea a sanare l'abuso.

  • Direttiva 1999/70/CE

    Invocata dai ricorrenti per sostenere la necessità di una tutela effettiva contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine.

  • Clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Invocata per il principio di effettività e di equivalenza della tutela contro l'abuso del termine.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato per dedurre la violazione del principio di uguaglianza.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Richiamato quale parametro interposto di compatibilità con il diritto dell'Unione e con la CEDU.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel terzo motivo come parametro convenzionale.

Massime di principio

  • Nel settore del pubblico impiego scolastico, la successiva immissione in ruolo del lavoratore può essere considerata, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte, misura idonea a sanzionare l'abuso della reiterazione dei contratti a termine e a neutralizzarne le conseguenze risarcitorie, salvo la prova di danni ulteriori specificamente allegati e dimostrati.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1 c.p.c. quando la sentenza impugnata si conformi alla giurisprudenza di legittimità consolidata e i motivi non offrano argomenti idonei a determinare un mutamento di orientamento o una nuova rimessione alle Corti superiori.
  • La deduzione di violazione dei principi di equivalenza ed effettività, o di illegittimità costituzionale/eurounitaria, non è sufficiente se manca un contrasto reale con un principio già stabilizzato dalla giurisprudenza di legittimità e se il giudice di merito ha applicato coerentemente tale orientamento.
  • Quando il tema controverso presenta particolare complessità per il susseguirsi di interventi della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, può giustificarsi la compensazione integrale delle spese dell'intero processo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiLavoroProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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