Cassazione Penale, Sentenza n. 39157/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato l'applicazione dell'obbligo di dimora nel comune di Angri a carico della Pepe per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), reati tributari (artt. 8-10 d.lgs. 74/2000) e frode (art. 640 c.p.). La ricorrente, tramite difensore, censurava: 1) carenza dei "gravi indizi di colpevolezza" e vizio di motivazione perchè l'ordinanza del GIP sarebbe stata sostanzialmente un copia/incolla della richiesta del P.M. senza autonoma valutazione individuale; 2) insufficiente prova di partecipazione all'associazione per delinquere, deducendo che la "Nuovi Orizzonti s.r.l." fosse una società legittima (attività di promotrice finanziaria, contratti con Mega Cash and Carry, consistenza economica e dipendenti) e che i contatti telefonici e le chat non dimostrassero partecipazione consapevole al sodalizio; 3) mancanza dei requisiti per le esigenze cautelari (artt. 274 e 275 c.p.p.), in particolare l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione e la limitazione temporale delle fatture al 2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le due ordinanze (del GIP e del Tribunale del riesame) vadano considerate unitariamente e possano integrarsi tra loro, purché l'ordinanza genetica riporti le ragioni logiche e giuridiche alla base della decisione. Ha richiamato il diverso livello probatorio richiesto in materia cautelare ("gravità indiziaria" non equivale agli standard dell'art. 192 c.p.p.) e ha escluso la necessità, per il riesame, di una valutazione completamente "originale" rispetto alla richiesta del P.M., purché sia dato conto del vaglio critico. I motivi proposti dalla ricorrente sono stati ritenuti generici, reiterativi, o idonei solo a contestare la valutazione probatoria dei giudici del merito (operazione non consentita in Cassazione salvo errori evidenti). Le esigenze cautelari sono state giudicate adeguatamente motivate: la Corte ha condiviso la valutazione di pericolosità e la fondatezza della misura (obbligo di dimora) e ha disposto l'onere delle spese a carico della ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sulla associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto che dagli elementi indiziari emergesse una partecipazione coerente con i requisiti della norma, valutati unitariamente.
Disposizioni sui reati tributari; contestati come reati fine dell'associazione e valutati nel compendio indiziario che ha giustificato la misura cautelare.
Frode; considerata tra i reati significativi ai fini della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.
art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.
Previsione sull'obbligo di motivazione per il giudice che emette la misura inaudita altera parte; la Corte ha ricordato che tale obbligo riguarda principalmente il GIP e che il Tribunale del riesame può integrare/completare la motivazione.
Criteri per l'applicazione delle misure cautelari personali (esigenze cautelari); la Corte ha confermato che l'attualità del pericolo non richiede l'imminenza ma una concreta probabilità di reiterazione.
Ulteriori regole sulle misure cautelari; richiamato insieme all'art. 274 per valutare le esigenze cautelari.
Regole sulla valutazione della prova in sede di merito; la Corte ha precisato che lo standard dell'art. 192(2) non si applica integralmente alla verifica cautelare della gravità indiziaria.
Richiamato nella giurisprudenza citata per distinguere i criteri valutativi in materia cautelare rispetto al giudizio di merito.
Norma che disciplina l'onere delle spese del procedimento: la Corte ha posto a carico della ricorrente le spese per l'inammissibilità.
Modifica introdotta all'art. 274 c.p.p. (concetto di "attualità" del pericolo di reiterazione); la Corte ha seguito l'interpretazione che non richiede imminenza ma concretezza e prossimità temporale del rischio.
Massime di principio
- In materia cautelare le ordinanze del GIP e del Tribunale del riesame possono essere valutate unitariamente: una motivazione per relationem non è automaticamente nulla se il complesso motivazionale consente di ricostruire l'itinerario logico-giuridico.
- Il requisito della "gravità indiziaria" per le misure cautelari ha uno standard inferiore rispetto alla prova richiesta in giudizio di merito (art. 192 c.p.p.) e può fondarsi su un compendio indiziario valutato globalmente.
- Il Tribunale del riesame non è tenuto a riscrivere integralmente la motivazione del GIP: è sufficiente che dia conto di un vaglio critico degli elementi e delle ragioni per cui ritiene sussistenti i presupposti della misura.
- La Corte di Cassazione non è sede per una rilettura alternativa o rivalutazione globale degli elementi di fatto e delle intercettazioni già valutate dal giudice del merito; tali censure sono inammissibili salvo vizi di motivazione manifesti e ictu oculi evidenti.
- L'attualità del pericolo di reiterazione non richiede l'indicazione di una specifica o imminente occasione di reato: è sufficiente una valutazione prognostica fondata su elementi concreti e recenti che rendano probabile una ricaduta criminale.
- Se il ricorso si limita a censure generiche, ripetitive o meramente rivalutative degli elementi probatori, la Cassazione può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese (art. 616 c.p.p.).
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