Cassazione Penale, Sentenza n. 24136/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso ordinanza del GIP del 14/03/2025 che aveva riconosciuto la continuazione ex art. 81, comma 2 c.p. e rideterminato il trattamento sanzionatorio ex art. 671 c.p.p. in 18 anni e 4 mesi di reclusione. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione poiché il provvedimento non esponeva in modo esaustivo il percorso dosimetrico adottato: mancava indicazione chiara dei criteri utilizzati per quantificare gli aumenti di pena per i reati satellite, nonché elementi concreti (titolo di reato, tempus commissi, disvalore) che consentissero di ricostruire la determinazione delle singole frazioni sanzionatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur riconoscendo che il GIP aveva individuato correttamente le frazioni sanzionatorie di partenza (pena base di 9 anni e 9 mesi per il fatto principale, aumenti complessivi poi ridotti per il rito e aggiunta della frazione relativa al punto 4 per arrivare a 18 anni e 4 mesi), ha censurato l'assenza di una motivazione dosimetrica sufficiente. Sulla base della giurisprudenza richiamata, il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare distintamente la quantificazione degli aumenti per ciascun reato satellite; il GIP non ha fornito riferimenti concreti (titolo di reato, tempus, disvalore) per i punti 2, 3 e 4, rendendo non ricostruibile il percorso. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio al GIP per un nuovo giudizio conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
Fondamento della disciplina della continuazione: obbliga a calcolare aumenti di pena per i reati satellite; in sede esecutiva il giudice deve determinare e motivare gli aumenti applicati a ciascun reato satellite.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di rideterminare la pena quando interviene la continuazione tra reati giudicati separatamente; pur non richiamando esplicitamente i criteri dell'art. 133 c.p., impone comunque l'obbligo di motivare, nei limiti previsti, il percorso dosimetrico seguito.
Criteri di individualizzazione della pena (tenuità, colpa, scriminanti, circostanze, ecc.); sebbene non richiamato automaticamente dall'art. 671 c.p.p., resta il riferimento ai parametri di ragionevolezza e proporzione che devono emergere nella motivazione esecutiva.
Stabilisce i limiti della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena; la Corte richiama che il giudice dell'esecuzione esercita tale discrezionalità entro questi parametri e deve motivare le scelte compiute.
Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013 (Romano)
Il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.
Indica il metodo operativo: scorporare le unificazioni precedenti, individuare il reato più grave e calcolare autonomi aumenti per i reati satellite.
Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020 (Trisciuoglio)
In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice ... è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base.
Sottolinea l'obbligo motivazionale specifico per gli aumenti dei reati satellite e che il rispetto del limite triplo non esonera dalla motivazione.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.
Conferma in sede di legittimità l'obbligo di calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite.
Massime di principio
- In sede esecutiva di rideterminazione per continuazione (art. 81, comma 2 c.p. e art. 671 c.p.p.) il giudice deve scorporare le precedenti unificazioni, individuare il reato più grave e poi calcolare autonomamente gli aumenti per ciascun reato satellite.
- La motivazione deve indicare, oltre alla pena-base, i criteri e gli elementi considerati per quantificare gli aumenti (titolo di reato, tempus commissi, disvalore, partecipazione, circostanze rilevanti), così da rendere ricostruibile il percorso dosimetrico.
- Il rispetto del limite legale (es. triplo della pena-base) non sostituisce l'obbligo di motivazione dettagliata sugli aumenti: il giudice deve sempre rendere possibile un controllo effettivo della logica e del ragionamento seguito.
- La mancanza di una motivazione dosimetrica sufficiente può determinare l'annullamento parziale del provvedimento e il rinvio al giudice dell'esecuzione per una nuova determinazione conforme ai parametri giurisprudenziali richiamati.
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