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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20794/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una proprietaria confinante per ottenere l'accertamento della violazione delle distanze legali e la demolizione di fabbricati edificati da una società costruttrice e poi trasferiti, in corso di causa, ad alcuni convenuti. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda per sopravvenuta carenza di interesse e per difetto di legittimazione passiva dei convenuti, rilevando che gli immobili erano stati acquisiti al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985 a seguito dell'ordine di demolizione non eseguito. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione osservando che i convenuti non avevano proposto una domanda riconvenzionale di accertamento dell'insussistenza della violazione e, quindi, non avevano interesse a una decisione di merito. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla pretesa violazione delle distanze; 2) violazione degli artt. 302 e 303 c.p.c., sostenendo che l'acquisizione al patrimonio comunale avrebbe comportato interruzione del processo e sua riassunzione; 3) falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 47/1985 e dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per avere i giudici di merito dichiarato inammissibile la domanda senza vagliare la legittimità del provvedimento acquisitivo; 4) omesso esame di fatto decisivo, assumendo che l'istruttoria espletata imponesse comunque una decisione nel merito; 5) nullità della sentenza per carenza di motivazione, per l'omessa decisione sulla domanda di garanzia proposta da alcuni ricorrenti verso il loro dante causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che i ricorrenti non avevano mai proposto in primo grado una domanda riconvenzionale e che, pertanto, non erano soccombenti né avevano interesse ad appellare la decisione di inammissibilità della domanda avversaria. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti contro questioni non devolute nei gradi di merito e quindi nuove, oltre che, quanto al secondo, coperte dal giudicato interno, poiché l'appello non aveva censurato la statuizione di inammissibilità della domanda dell'attrice ma solo l'asserita omessa pronuncia su domande non ritualmente proposte. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che l'istruttoria non imponeva una decisione nel merito in presenza della declaratoria di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Infine, ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, poiché la domanda di garanzia era subordinata alla eventuale condanna dei convenuti e risultava assorbita dal rigetto della pretesa principale. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può essere censurato per omessa pronuncia quando la parte non abbia ritualmente formulato la domanda o quando manca interesse a una decisione di merito

  • artt. 302 e 303 c.p.c.

    la dedotta interruzione e riassunzione del processo non può essere prospettata per la prima volta in cassazione se la questione non è stata devoluta nei precedenti gradi

  • art. 7 legge n. 47 del 1985

    l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale è stata richiamata nei fatti di causa come presupposto della declaratoria di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    la censura non è esaminabile se introduce una questione nuova non trattata nel merito

  • art. 7 legge n. 47 del 1985

    l'acquisizione al patrimonio comunale non è stata oggetto di valida contestazione nei gradi di merito

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In cassazione non può prospettarsi utilmente una censura che introduca questioni nuove, non devolute nei giudizi di merito, né può contestarsi una statuizione coperta da giudicato interno.
  • L'interesse ad impugnare sussiste solo per la parte soccombente rispetto al capo di decisione censurato; chi non abbia proposto una domanda propria e non sia stato condannato non è legittimato a impugnare per ottenere una pronuncia di merito su questioni non formalmente introdotte.
  • L'istruttoria espletata nel processo non obbliga il giudice a pronunciarsi nel merito quando la domanda sia stata dichiarata inammissibile o priva di interesse sopravvenuto.
  • Le domande di garanzia o manleva che siano subordinate alla soccombenza sulla domanda principale restano assorbite quando la pretesa principale non comporta condanna nei confronti del garantito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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