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Ordinanza

Ordinanza n. 24/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari - del Progetto di vita personalizzato redatto dall'Asl di Avellino, prot. n. -OMISSIS- del 06.11.2025, contenente l'indicazione di 16,50 ore settimanali di trattamento ABA, comprensivo di parent training e supervisione, per la durata di sei mesi, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ivi compresa la relazione dell’Asl datata 06.11.2025 se e in quanto lesiva degli interessi della minore; - della delibera ASL di AV n. -OMISSIS- del 17.12.2019 e successive modifiche ed integrazioni di cui non si conoscono gli estremi; - della delibera ASL di AV n. -OMISSIS- del 10.02.2025, in quanto atto presupposto ed in quanto lesivo degli interessi del minore; - del PDTA approvato con DGRC n.-OMISSIS-: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi della minore; e PER L'ACCERTAMENTO del diritto della minore a ricevere a carico del SSN, per il tramite dell'ASL di Avellino, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, nonché il diritto a n. 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e parent training fino al compimento del diciottesimo anno d'età; nonché PER LA CONDANNA della stessa Amministrazione intimata all'erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo Aba in favore del minore per 25 ore settimanali, oltre 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e parent training e tanto fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età della minore;

Giustizia amministrativa202502096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Progetto di vita personalizzato dell’ASL di Avellino che riconosceva 16,50 ore settimanali di trattamento ABA, comprensive di parent training e supervisione, per sei mesi, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il progetto di vita personalizzato nella parte in cui limitava il trattamento cognitivo-comportamentale ABA a 16,50 ore settimanali e alla durata di sei mesi. Hanno dedotto il diritto della minore a un trattamento non inferiore a 25 ore settimanali, a tre ore mensili di supervisione da parte di un BCBA e al parent training sino al compimento della maggiore età, chiedendo l’erogazione diretta o il rimborso delle spese sostenute privatamente. La contestazione riguarda la valutazione sanitaria dell’ASL e l’adeguatezza dell’intensità, della durata e delle modalità del programma terapeutico. Il Tribunale ha rilevato che, a differenza di altri giudizi, non era già stata espletata una CTU idonea a fornire una prima valutazione tecnica sulle concrete condizioni della minore e sulla necessità dell’incremento richiesto. È stato inoltre rappresentato che il trattamento riconosciuto non era ancora iniziato, dapprima per l’indisponibilità di terapisti presso la struttura individuata e, successivamente, che permaneva l’indisponibilità di operatori anche per il monte ore riconosciuto.

La decisione

Il Collegio ha confermato la tutela cautelare monocratica già concessa, ritenendo non accoglibile allo stato la richiesta di incremento a 25 ore settimanali senza un previo approfondimento diagnostico e specialistico. Ha tuttavia ordinato all’ASL di assicurare tempestivamente, in forma diretta oppure indiretta mediante rimborso delle spese documentate, l’erogazione del trattamento ABA già riconosciuto nella misura di 16,50 ore settimanali, comprensive di parent training e supervisione, nelle more della decisione di merito. Per accertare la patologia, la sua gravità, l’idoneità del programma terapeutico e l’eventuale necessità di una maggiore intensità, durata e specifiche modalità del trattamento, il Tribunale ha disposto una CTU e ha formulato quesiti dettagliati, inclusa la valutazione del possibile svolgimento di ulteriori attività in ambito familiare o scolastico. Il CTU dovrà anche verificare la possibilità di un accordo tra le parti sul piano riabilitativo individuale; in caso di accordo, l’ASL dovrà adottare un provvedimento espresso e motivato di recepimento. È stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 21 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il Tribunale ha confermato la misura già accordata in via monocratica e ne ha precisato le modalità attuative.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato con riguardo alla tutela cautelare monocratica precedentemente concessa in ragione dell’estrema gravità e urgenza.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale base per la disposizione della consulenza tecnica d’ufficio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per l’applicazione delle norme del codice di procedura civile compatibili con il processo amministrativo.

  • art. 193, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per le modalità di prestazione del giuramento del CTU mediante deposito di dichiarazione sottoscritta digitalmente.

  • art. 192, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per l’obbligo del CTU di dichiarare l’eventuale necessità di astensione.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della minore, dei genitori e degli altri interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento dell’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando la domanda di incremento dell’intensità di un trattamento sanitario riabilitativo posto a carico del SSN dipende da valutazioni specialistiche sulle condizioni individuali del paziente, il giudice amministrativo non può riconoscere l’incremento richiesto in assenza di un adeguato approfondimento diagnostico e tecnico, potendo disporre una CTU per accertare patologia, gravità, idoneità del programma e necessità di ulteriori prestazioni.
  • Nelle more dell’accertamento tecnico e della decisione di merito, qualora il trattamento sanitario già riconosciuto dall’amministrazione non sia stato attivato per indisponibilità di operatori, la tutela cautelare può imporre all’amministrazione di assicurarne tempestivamente l’erogazione sia in forma diretta sia in forma indiretta mediante rimborso delle spese documentate sostenute presso strutture private.
  • La CTU nel processo amministrativo può essere orientata non solo all’accertamento tecnico della prestazione sanitaria necessaria, ma anche alla verifica della possibilità di un accordo tra le parti sui contenuti del piano riabilitativo individuale; l’eventuale accordo deve essere verbalizzato e recepito dall’amministrazione con un provvedimento espresso e motivato.
  • La valutazione dell’intensità e della durata di un trattamento riabilitativo deve considerare le concrete condizioni personali e sanitarie del paziente e deve indicare le fonti scientifiche e specialistiche poste a fondamento delle conclusioni, valutando anche l’eventuale integrazione delle attività in ambito familiare o scolastico.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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