Cassazione Civile, Ordinanza n. 20683/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia originava da due avvisi di liquidazione relativi a imposta di registro, ipotecaria e catastale notificati a una contribuente acquirente di due immobili di interesse storico-artistico, trasferiti con atti notarili sottoposti alla condizione sospensiva legale del mancato esercizio della prelazione da parte del Ministero dei beni culturali. Il notaio aveva liquidato l’imposta in misura fissa sia al momento della stipula sia al momento dell’avveramento della condizione. I giudici tributari di merito avevano annullato gli avvisi ritenendoli insufficientemente motivati, perché privi del richiamo alla disciplina applicata, alla base imponibile e alle aliquote. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione sostenendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986: gli atti impugnati sarebbero stati meri avvisi di liquidazione, fondati sui valori dichiarati dalle parti, e perciò non avrebbero richiesto una motivazione particolare. Nelle more, la contribuente ha chiesto la definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. 119/2018; l’Agenzia ha emesso diniego, ritenendo la controversia non definibile perché avente ad oggetto atti meramente liquidatori. La contribuente ha proposto ricorso incidentale contro tale diniego, sostenendo che la lite fosse invece definibile perché gli avvisi, pur denominati di liquidazione, avevano natura sostanzialmente impositiva, in quanto comportavano il passaggio dalla tassazione fissa a quella proporzionale e contestavano anche la sufficienza motivazionale degli atti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale della contribuente contro il diniego di definizione agevolata, ha annullato il diniego e ha affermato che la lite era definibile ai sensi dell’art. 6 d.l. 119/2018. Ha ritenuto che gli avvisi, pur formalmente qualificati come di liquidazione e pur senza rettifica del valore dichiarato, avessero in concreto natura impositiva perché negavano il trattamento fiscale in misura fissa e applicavano l’imposta proporzionale, incidendo dunque per la prima volta sulla pretesa tributaria in senso sostanziale. Conseguentemente, rilevata la tempestiva domanda di definizione e il versamento dovuto, ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della fattispecie e per l’esito estintivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986
richiamato dall’Agenzia per sostenere che gli avvisi di liquidazione non avessero natura impositiva e non richiedessero una motivazione particolare
art. 6 d.l. 119/2018 conv. in L. 136/2018
"Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia"
la Corte valorizza la natura sostanziale dell’atto impugnato, indipendentemente dal nomen iuris, per stabilire se la lite sia definibile; se l’atto esprime per la prima volta una pretesa fiscale maggiore, la controversia rientra tra quelle definibili
art. 6, comma 6, d.l. 119/2018
"La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019"
indica il perfezionamento della definizione con domanda e pagamento nei termini
art. 27 TUR
richiamato nel ragionamento come disposizione che può giustificare, per i contratti condizionati, la temporanea tassazione in misura fissa al momento della registrazione
Massime di principio
- Ai fini della definizione agevolata delle liti tributarie, non rileva la denominazione formale dell’atto impugnato, ma la sua funzione sostanziale: un avviso di liquidazione può essere qualificato come atto impositivo se, in concreto, fa valere per la prima volta una pretesa fiscale maggiore di quella applicata in sede di autoliquidazione.
- La controversia è definibile ex art. 6 d.l. 119/2018 quando è pendente davanti al giudice tributario, vede come parte l’Agenzia delle Entrate e riguarda un atto avente natura impositiva in senso sostanziale, anche se emesso come avviso di liquidazione.
- La potestà impositiva può esplicarsi non solo mediante rettifica della base imponibile, ma anche mediante il diniego di un regime agevolativo o della tassazione in misura fissa e la conseguente applicazione dell’aliquota proporzionale.
- Quando la domanda di definizione agevolata è tempestiva e il contribuente ha effettuato il pagamento dovuto, il giudizio deve essere dichiarato estinto dopo il riconoscimento della definibilità della lite.
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