Sentenza n. 533/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 2574/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 relativo a opere edilizie realizzate nell'immobile di via Ingegnere n. 126, Catania
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio di appello riguardava la sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva accolto il ricorso di una comproprietaria confinante contro l'accertamento di conformità rilasciato dal Comune di Catania per opere edilizie realizzate dai controinteressati. Gli appellanti hanno dedotto, in primo luogo, la tardività del ricorso originario: la ricorrente avrebbe conosciuto il provvedimento già attraverso l'istanza di accesso agli atti presentata nel luglio 2015 e, comunque, mediante l'accesso eseguito dal coniuge il 1° marzo 2016 e il ritiro delle copie il 4 marzo 2016, in forza di una delega conferita dalla ricorrente. Il ricorso era stato notificato soltanto il 20 maggio 2016. In secondo luogo, gli appellanti hanno contestato nel merito l'affermato difetto di istruttoria, sostenendo che il Comune non fosse tenuto a risolvere controversie privatistiche sulla titolarità dell'immobile e che l'art. 36 d.P.R. 380/2001 consentisse la richiesta del titolo in sanatoria anche al mero autore dell'abuso. Hanno inoltre dedotto che la ricorrente conosceva le opere e ne aveva sottoscritto gli elaborati progettuali. Il TAR aveva invece ritenuto non provata la delega al coniuge e aveva annullato l'atto per difetto di istruttoria, rilevando che il Comune, informato dei possibili diritti della ricorrente sulle parti comuni, avrebbe dovuto svolgere verifiche e consentirle la partecipazione al procedimento.
La decisione
Il CGARS ha accolto il primo motivo dell'appello principale e il primo motivo dell'appello incidentale, riformando la sentenza del TAR e dichiarando irricevibile per tardività il ricorso di primo grado. Il Collegio ha chiarito che la piena conoscenza rilevante ai fini dell'art. 41, comma 2, c.p.a. non richiede la conoscenza integrale del provvedimento e di tutti gli atti endoprocedimentali, ma la percezione dell'esistenza dell'atto e della sua portata lesiva, sufficiente a rendere attuale l'interesse a ricorrere. Nel caso concreto, la ricorrente, quale confinante e comproprietaria, conosceva la realizzazione delle opere e si era già attivata con istanze di accesso; inoltre, il coniuge aveva visionato gli atti il 1° marzo 2016 e ritirato le copie il 4 marzo 2016 dichiarandosi delegato. Il CGARS ha ritenuto tale documentazione idonea a provare la conoscenza dell'atto, anche in assenza di una delega scritta, presumendo che il coniuge avesse agito nell'interesse della moglie e che gli atti le fossero stati portati a conoscenza. La successiva istanza personale del 21 marzo 2016 non poteva differire il termine di impugnazione, poiché l'accesso documentale non procrastina automaticamente il dies a quo quando il provvedimento e la sua lesività siano già percepibili. Poiché il termine di sessanta giorni era già decorso al momento della notifica del ricorso, i motivi relativi al difetto di istruttoria e alla legittimità sostanziale dell'accertamento di conformità sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del doppio grado sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
qualora sia stata proposta azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, ... entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza
Il termine decadenziale decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, intesa come conoscenza della sua esistenza e della portata lesiva, non necessariamente come conoscenza integrale dell'atto e degli atti endoprocedimentali.
La questione relativa ai presupposti soggettivi per la richiesta dell'accertamento di conformità è stata assorbita in ragione dell'irricevibilità del ricorso originario.
artt. 20, comma 6, e 27, comma 4, d.P.R. 380/2001
Sono richiamati quali elementi che possono contribuire a provare la conoscenza anteriore del titolo edilizio, tra cui il cartello dei lavori e la pubblicità del titolo.
il richiedente deve ... dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato
Il TAR aveva valorizzato tali disposizioni per ritenere necessaria la prova della rappresentanza nell'accesso; il CGARS ha invece ritenuto sufficiente, ai fini della prova della piena conoscenza, la documentazione e la dichiarazione del coniuge delegato, anche senza delega scritta.
art. 4, comma 2, d.P.R.S. 12/1998
Richiamato dal giudice di primo grado per l'applicazione in Sicilia della disciplina dell'accesso utilizzata nella controversia.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine decadenziale per l'azione di annullamento, la piena conoscenza del provvedimento non coincide con la conoscenza integrale del suo contenuto e degli atti endoprocedimentali: è sufficiente la percezione dell'esistenza dell'atto e degli elementi che ne rendono riconoscibile la lesività e attuale l'interesse a ricorrere.
- La conoscenza integrale di ulteriori atti o vizi non impedisce la proposizione tempestiva del ricorso, potendo le ulteriori ragioni derivanti da una conoscenza successiva essere dedotte mediante motivi aggiunti nel rispetto del relativo termine decadenziale.
- Nel contenzioso relativo a titoli edilizi, l'inizio dei lavori costituisce, di regola, il dies a quo quando si contesta l'an dell'edificazione; quando si contesta il quomodo dell'intervento, il termine decorre dal completamento dei lavori o dal momento in cui il loro sviluppo renda riconoscibili dimensioni, consistenza e finalità, salva la prova anche presuntiva di una conoscenza anteriore del provvedimento lesivo.
- La presentazione di un'istanza di accesso agli atti non differisce automaticamente il termine per impugnare un titolo edilizio quando il privato abbia già percepito l'esistenza dell'atto e la sua lesività; il diritto di accesso deve essere esercitato sollecitamente, in modo da bilanciare tutela giurisdizionale e stabilità dei rapporti giuridici.
- La conoscenza di un provvedimento può essere provata anche mediante elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti; in presenza di documentazione attestante che il coniuge abbia visionato e ritirato gli atti dichiarandosi delegato, l'assenza di una delega scritta non esclude necessariamente la prova della conoscenza, spettando a chi la contesta fornire elementi contrari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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