Cassazione Penale, Ordinanza n. 12953/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha qualificato il ricorso come appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio di appello. Non ha deciso nel merito sulla configurabilità dell'aggravante né sulla procedibilità del reato, limitandosi a correggere il mezzo di impugnazione erroneamente scelto.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
In un procedimento per furto di energia elettrica, il Tribunale aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere in udienza predibattimentale, ritenendo insussistente l'aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio e, conseguentemente, che l'azione penale non potesse essere iniziata per difetto di querela. Il Procuratore generale ha impugnato deducendo l'inosservanza dell'art. 625, comma primo, n. 7, c.p., sostenendo che l'energia elettrica debba essere ricompresa tra le cose destinate a pubblico servizio, con effetto di procedibilità d'ufficio del reato. La Corte ha però rilevato che l'impugnazione, formalmente proposta come ricorso per cassazione, andava qualificata come appello contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ex artt. 554-ter e 554-quater c.p.p.; ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente.
Norme richiamate
richiamato come aggravante del furto per fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio; la Corte non ne affronta il merito, ma rileva che la sua contestazione incide sulla procedibilità del reato.
indicato come base dell'udienza di comparizione predibattimentale nel procedimento definito dal Tribunale.
"se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita […] il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere"
la sentenza di non luogo a procedere emessa in esito all'udienza predibattimentale è il provvedimento che definisce il vaglio preliminare quando emerge una causa estintiva o una causa che impedisce l'inizio o la prosecuzione dell'azione penale.
stabilisce che contro la sentenza di non luogo a procedere ex art. 554-ter la parte pubblica può proporre appello, salvo i casi di reati puniti con sola pena pecuniaria o alternativa, per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.
richiamato per affermare che il ricorso immediato per cassazione è esperibile solo contro le sentenze che definiscono nel merito il primo grado o nei casi espressamente previsti.
consente alla Corte di qualificare d'ufficio l'impugnazione secondo il suo corretto mezzo, qui trasformando il ricorso per cassazione in appello.
Massime di principio
- La sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'udienza di comparizione predibattimentale ex art. 554-ter c.p.p. è, per la parte pubblica, ordinariamente appellabile ai sensi dell'art. 554-quater c.p.p.; il ricorso immediato per cassazione non è il mezzo corretto salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge.
- Se l'impugnazione è proposta con un mezzo erroneo ma il contenuto sostanziale è compatibile con quello corretto, la Corte può riqualificarla d'ufficio ex art. 568, comma 5, c.p.p. e trasmettere gli atti al giudice competente.
- La verifica sulla natura del bene oggetto del furto e sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. non viene decisa in sede di controllo sul mezzo di impugnazione quando la questione assorbente riguarda l'ammissibilità e la corretta qualificazione dell'impugnazione.
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