Ordinanza n. 1562/2026 - Roma, Sezione 2Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO/INERZIA serbato dal Ministero del Turismo nel procedimento iniziato con istanza presentata dal ricorrente in data 24.02.2025 e non concluso entro il termine del 26 Marzo 2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TERMINE MARIO l’8 febbraio 2026: PER L’ANNULLAMENTO Previa sospensione dell’efficacia del preavviso di rigetto del 07/11/2025 e del provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica e/o accompagnatore turistico del 09/12/2025, nonché di ogni atto prodromico, precedente, successivo e contestuale eventualmente non ancora conosciuto dalle parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato dal Ministero del Turismo sull’istanza di riconoscimento del titolo professionale, nonché, con motivi aggiunti, preavviso di rigetto e provvedimento definitivo di rigetto dell’istanza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto inizialmente un’azione avverso il silenzio-inadempimento del Ministero del Turismo, relativo all’istanza presentata il 24 febbraio 2025 e non definita entro il 26 marzo 2025. Successivamente, con motivi aggiunti, ha impugnato il preavviso di rigetto del 7 novembre 2025 e il provvedimento di rigetto del 9 dicembre 2025, chiedendone anche la sospensione cautelare. All’udienza camerale il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda contro il silenzio, poiché l’Amministrazione aveva adottato il provvedimento definitivo. In sede cautelare ha contestato il rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo professionale; il TAR ha rilevato, allo stato, l’assenza di documentazione comprovante il requisito previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. 206/2007, e in particolare l’esercizio in Germania per almeno un anno dell’attività di guida turistica, in un contesto nel quale tale professione non risulta regolamentata.
La decisione
Il TAR ha preso atto del venir meno del silenzio a seguito dell’adozione del provvedimento definitivo e della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente sulla domanda proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Ha quindi disposto la conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., in ragione della proposizione dei motivi aggiunti contro il provvedimento espresso. Ha respinto l’istanza cautelare perché non sorretta da adeguato fumus boni iuris: allo stato degli atti non risultava documentato il requisito dell’esercizio professionale in Germania per almeno un anno, richiesto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. 206/2007. Ha inoltre ritenuto insussistente il periculum in mora, considerando la natura meramente pretensiva dell’interesse azionato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
La domanda avverso il silenzio è divenuta priva di interesse dopo l’adozione del provvedimento definitivo da parte dell’Amministrazione.
La domanda contro il silenzio è stata superata dal sopraggiunto provvedimento espresso, con conseguente dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
La sopravvenienza del provvedimento espresso impugnato con motivi aggiunti ha determinato la conversione del rito da camerale a ordinario.
La domanda cautelare è stata valutata verificando la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 21, comma 2, d.lgs. 206/2007
Il requisito rilevante ai fini del riconoscimento professionale, secondo la valutazione cautelare, consisteva nella prova dell’esercizio in Germania dell’attività professionale per almeno un anno, ove la professione di guida turistica non risultava regolamentata.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione adotta il provvedimento espresso oggetto dell’istanza, viene meno l’interesse alla domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a.; l’eventuale impugnazione del provvedimento con motivi aggiunti può comportare la conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.
- In sede cautelare, la mancata produzione della documentazione necessaria a dimostrare un requisito sostanziale previsto per il riconoscimento di una qualificazione professionale esclude, allo stato degli atti, la sussistenza del fumus boni iuris.
- Quando l’interesse azionato ha natura meramente pretensiva, la concessione della tutela cautelare richiede comunque la dimostrazione di un pregiudizio grave e attuale derivante dall’attesa della decisione amministrativa o giudiziale; in mancanza, difetta il periculum in mora.
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