Sentenza del 04/02/2015 n. 1967 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava il riconoscimento del diritto al rimborso delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali pagati per ottenere visure ipotecarie e catastali necessarie alla riscossione coattiva. Sosteneva che, nel testo allora vigente dell'art. 47-bis del D.P.R. n. 602/1973, l'esenzione spettasse esclusivamente ai concessionari della riscossione e non alle società incaricate o delegate. Deduceva inoltre l'omessa motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che, anche prima della modifica normativa del 2008, il mandato con rappresentanza consentiva di imputare direttamente al concessionario l'attività svolta dalla mandataria in suo nome e per suo conto. Pertanto, le visure richieste tramite mandatari erano coperte dall'esenzione prevista dall'art. 47-bis, purché funzionali alla riscossione coattiva. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la decisione della CTR era comunque conforme al diritto. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 47-bis
I competenti uffici dell'Agenzia del Territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'esenzione opera anche quando le visure siano materialmente eseguite da un mandatario del concessionario, se l'attività è svolta in nome e per conto di quest'ultimo e per finalità di riscossione coattiva.
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
Nel mandato con rappresentanza, gli effetti dell'attività del mandatario si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante. Di conseguenza, l'attività della mandataria è giuridicamente imputabile al concessionario titolare dell'agevolazione.
D.L. n. 112/2008, art. 83, comma 23-ter, convertito dalla L. n. 133/2008
La disposizione ha previsto espressamente la gratuità delle visure catastali e ipotecarie eseguite da soggetti incaricati dal concessionario.
La modifica è stata qualificata dalla Corte come norma sostanzialmente interpretativa e non innovativa, idonea a chiarire retroattivamente che l'esenzione comprendeva anche le attività svolte da soggetti incaricati dal concessionario.
Codice civile, art. 1224, comma 2
La richiesta di maggior danno da svalutazione monetaria era stata esclusa dai giudici di merito; tale questione non ha inciso sull'esito del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando una norma agevolativa attribuisce un beneficio a un soggetto, l'attività svolta da un mandatario con rappresentanza può essere considerata svolta direttamente dal titolare del beneficio, purché il mandato sia effettivo e l'attività sia compiuta espressamente in nome e per conto del mandante.
- Per beneficiare dell'esenzione, deve essere dimostrato il collegamento funzionale tra le visure e l'attività istituzionale di riscossione coattiva; non è sufficiente che la visura sia richiesta da un soggetto genericamente incaricato.
- Una successiva modifica normativa che chiarisce l'applicabilità del beneficio ai soggetti incaricati può essere interpretata come norma interpretativa, e quindi applicabile anche a situazioni anteriori, se conferma una portata già ricavabile dalla disciplina precedente.
- La delega o il mandato senza rappresentanza non producono necessariamente lo stesso effetto: in assenza di imputazione diretta dell'attività al titolare dell'agevolazione, l'esenzione potrebbe non essere riconosciuta.
- In presenza di una giurisprudenza consolidata favorevole, la Corte può rigettare il ricorso anche integrando la motivazione della sentenza impugnata; eventuali doglianze motivazionali possono quindi risultare assorbite.
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