Cassazione Penale, Sentenza n. 36270/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello contestando il difetto di procedibilità per il capo e) (reato indicato come truffa ex art. 640 c.p., aggravata ex art. 61 n.9), deducendo violazione dell'art. 122 c.p.p. per mancanza di querela e sostenendo che, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.36/2018, il reato doveva essere procedibile a querela e pertanto l'azione penale era improcedibile. Si richiamava altresì l'applicazione dell'art.129 c.p.p. alla luce della normativa favorevole.
La decisione
La Corte di legittimità ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio, disponendo che in sede di rinvio il giudice di appello verifichi la sussistenza della condizione di procedibilità (querela) prevista dalle modifiche normative (d.lgs. n.36/2018 e disciplina transitoria art.12). La Corte ha inoltre rilevato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione rilevata dagli atti ma ritenuto necessario il rinvio perché la verifica della procedibilità può incidere sulle statuizioni civili consequenziali.
Norme richiamate
Viene richiamato nell'ambito della doglianza relativa alla mancanza di querela; il ricorrente sostiene che per il reato contestato la querela sia condizione di procedibilità dopo la riforma.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'improcedibilità; la Corte valuta la necessità di applicare la disciplina favorevole introdotta dalla riforma al caso concreto.
Norma sostanziale del reato di truffa; la riforma con d.lgs. n.36/2018 ha mutato il regime di procedibilità di talune ipotesi di truffa introducendo, in alcuni casi, la procedibilità a querela.
Circostanza aggravante contestata insieme al reato; rilevante perché la presenza di aggravanti incideva sul regime di procedibilità prima della riforma.
d.lgs. n.36 del 2018 (artt. 8, 10, 12 - disciplina transitoria)
per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato; se è pendente il procedimento, il pubblico ministero ... o il giudice ... informa la persona offesa ... della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata
La Corte ritiene che la disciplina transitoria stabilisca quando si apre il termine per proporre querela per i reati mutati in procedibilità a querela e che il giudice di merito dovrà verificare se, alla data rilevante, la querela sia stata presentata o se la persona offesa sia stata informata come previsto dall'art.12.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiami: Sez. U n.40150/2018 e altre)
Richiamata per il principio secondo cui l'art.12 del d.lgs. n.36/2018 ha funzione transitoria che consente alla persona offesa di valutare l'opportunità di proporre querela e che la verifica della ritualità della condizione di procedibilità deve essere effettuata tenendo conto della disciplina transitoria.
Massime di principio
- Se una norma sopravvenuta muta il regime di procedibilità (da d'ufficio a a querela), il giudice deve verificare, anche d'ufficio, la sussistenza della querela o l'ottemperanza alle forme previste dalla disciplina transitoria (es. informazione della persona offesa), prima di decidere sul merito.
- L'art.12 del d.lgs. n.36/2018 stabilisce regole transitorie: per reati commessi prima dell'entrata in vigore il termine per la querela può decorrere dalla data di entrata in vigore se la persona offesa era già a conoscenza del fatto; se il procedimento è pendente il PM o il giudice deve informare la persona offesa della facoltà di querela.
- La mancata verifica della condizione di procedibilità può rendere necessaria la cassazione e il rinvio perché la questione incide anche sulle statuizioni civili (possono esserci effetti diversi a seconda dell'esito della verifica).
- L'estinzione del reato per prescrizione rilevata negli atti non esclude la necessità di verificare la procedibilità quando vi sono conseguenze civili o quando la questione procedurale è rilevante per la decisione globale.
- In casi analoghi la difesa dovrebbe eccepire tempestivamente il difetto di procedibilità e invocare l'applicazione della disciplina transitoria; il PM deve adottare gli adempimenti informativi previsti per non compromettere la procedibilità.
- La Corte di legittimità tende a rimandare la decisione al merito (rinvio) quando la verifica della procedibilità richiede accertamenti di fatto che non sono stati eseguiti dal giudice di merito.
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