Sentenza n. 162/2026 - Roma, Sezione 2T
Ricorso, con contestuale istanza cautelare, avverso il silenzio serbato dal Comune Roma Capitale, nell'interesse delle società Gegia S.r.l., con sede in Roma (RM) Piazza di Spagna n. 9, P. IVA 10052441002, agente in persona del suo legale rappresentante pro - tempore e Kahoo S.r.l.s. con sede in Roma (RM) Piazza di Spagna n. 9, C.F. 16845901004, avente causa nel ricorso in autotutela del 08/08/2025 rimasto privo di riscontro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato sull'istanza in autotutela dell'8 agosto 2025, volta a ottenere l'emissione o la riattivazione di un titolo commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento di Roma Capitale sull'istanza in autotutela con cui chiedevano l'emissione o la riattivazione del titolo commerciale relativo a locali siti in Roma, già dichiarato decaduto con determinazione del 2019. La precedente determinazione di decadenza era stata annullata dal TAR con sentenza n. 5696/2024 per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, con effetto conformativo limitato alla riedizione del procedimento e alla rivalutazione della fattispecie alla luce degli elementi istruttori omessi. Successivamente, il TAR, con sentenza n. 9705/2025 resa in sede di ottemperanza, aveva respinto la domanda diretta a ottenere l'attuazione della sentenza del 2024, rilevando l'esistenza di sopravvenienze ostative, tra cui la presentazione di un'istanza di voltura del titolo a favore di un terzo e l'esercizio dell'attività nei locali da parte di altro soggetto munito di autorizzazione. Roma Capitale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per insussistenza dell'obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990 e dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., nonché il difetto di interesse per la perdita della disponibilità dei locali. Il TAR ha ritenuto decisiva l'assenza di un obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza, poiché la precedente sentenza di ottemperanza aveva già escluso la possibilità di attuare la pronuncia demolitoria mediante riottenimento del titolo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha compensato le spese. Ha ritenuto che l'annullamento della precedente determinazione di decadenza non imponesse il rilascio o la riattivazione del titolo commerciale, poiché la sentenza n. 5696/2024 aveva disposto soltanto la riedizione del procedimento, mentre la successiva sentenza n. 9705/2025 aveva accertato sopravvenienze ostative all'ottemperanza. Tale pronuncia, rimasta incontestata, ha escluso che l'amministrazione avesse ancora attività provvedimentale da compiere in relazione alla pretesa azionata. Il silenzio, quindi, non era qualificabile come silenzio-inadempimento azionabile ai sensi dell'art. 117 c.p.a. Per l'esperibilità dell'azione avverso il silenzio sono necessari sia il decorso del termine procedimentale sia un effettivo obbligo di provvedere, derivante dalla legge, da principi generali, dalla peculiarità della fattispecie o da ragioni di giustizia; nel caso concreto tale obbligo non sussisteva, anche considerando che la ricorrente aveva già ottenuto una pronuncia giurisdizionale sfavorevole in sede di ottemperanza.
Norme richiamate
Per la formazione del silenzio e l'attivazione del rimedio giudiziario ex art. 117 c.p.a. è necessario che sussistano, quali presupposti, l'obbligo di provvedere e il decorso del previsto termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso.
L'azione avverso il silenzio è esperibile solo quando, oltre al decorso del termine, sussista uno specifico obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per insussistenza dell'obbligo di provvedere sull'istanza proposta.
È richiamato nell'eccezione dell'amministrazione in relazione all'istanza di autotutela; il giudice non ravvisa tuttavia un obbligo dell'amministrazione di esercitare il potere di autotutela nel caso concreto.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a. presuppone non soltanto il decorso del termine procedimentale, ma anche l'esistenza di un obbligo giuridico dell'amministrazione di provvedere sull'istanza mediante un atto espresso.
- Non sussiste un obbligo di provvedere su un'istanza di autotutela quando la pretesa sostanziale è già stata esaminata in sede di ottemperanza e il giudice ha accertato l'esistenza di sopravvenienze ostative all'attuazione della precedente sentenza di annullamento.
- L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento per difetto di istruttoria, con effetto conformativo limitato alla riedizione del procedimento, non attribuisce automaticamente al privato il diritto al rilascio o alla riattivazione del titolo amministrativo originario.
- La precedente decisione di ottemperanza che abbia escluso l'esistenza di ulteriori attività amministrative necessarie per dare esecuzione alla sentenza di cognizione impedisce di qualificare come silenzio-inadempimento la mancata risposta a una successiva istanza volta a ottenere il medesimo risultato sostanziale.
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