Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28172/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il difensore deduceva: (i) vizio di qualificazione giuridica, sostenendo che la condotta doveva essere inquadrata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché Porto non avrebbe tratto un profitto personale né l'elemento psicologico tipico dell'estorsione; si prospettava che l'interessamento fosse un mero aiuto al creditore; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla sussistenza della recidiva, nonché omessa valorizzazione della condotta post delictum e possibilità di cumulare attenuanti con la collaborazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il tentativo di riformulare la qualificazione giuridica: la distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dall'elemento psicologico e dalla finalità della condotta; nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato che Porto agì anche per accrescere il proprio prestigio e per rafforzare il controllo dell'associazione mafiosa, giustificando così la qualificazione per estorsione aggravata. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e aspecifiche, con conseguente inammissibilità: la Corte d'appello poteva limitarsi a confermare le valutazioni del primo giudice e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato ritenuto compatibile con la complessiva equità della pena, già mitigata dal riconoscimento dell'attenuante speciale per collaborazione. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza resa il 14 maggio 2025.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata dal ricorrente; nella sentenza è indicata come norma invocata in relazione a presunte violazioni di legge connesse alla qualificazione del reato e alla motivazione

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma penale richiamata in relazione alla contestazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti o aggravanti; la Corte ha ritenuto che l'istanza di riconoscimento delle attenuanti generiche fosse inammissibile o comunque adeguatamente valutata nel complesso della pena

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale applicata per l'effetto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si basa sull'elemento psicologico e sulla finalità della condotta: se è accertata una finalità di agevolare un'organizzazione mafiosa o di accrescere il prestigio criminale, è configurabile l'estorsione anche quando l'azione avvenga in funzione di una riscossione di crediti.
  • La diversa qualificazione di condotte tra più partecipi è possibile quando la prova dimostra finalità e ruoli diversi: non è ostativo che un coimputato venga qualificato diversamente se agito per un interesse proprio e non per favorire l'associazione.
  • Le doglianze generiche o aspecifiche in appello o in cassazione sono suscettibili di inammissibilità: per ottenere l'esame del motivo è necessario motivare con precisione le censure e indicare gli elementi di fatto e di diritto impugnati.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere ritenuto congruo se la pena complessiva è stata valutata equamente e sono state già riconosciute attenuanti speciali; il giudice valuta la congruità della misura nel suo complesso.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di merito può essere dichiarata d'ufficio dalla Cassazione in ogni stato e grado del procedimento; le cause di inammissibilità non sono sanabili.
  • In casi con connotazione mafiosa, la prova della finalità di rafforzamento del controllo dell'associazione o del prestigio criminale del soggetto è decisiva per l'aggravante e per la qualificazione del reato.
  • La pronuncia di inammissibilità può comportare l'obbligo di rifondere le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, secondo le norme procedurali applicabili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.