Cassazione Civile, Ordinanza n. 16740/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di due lavoratori di ottenere dal Fondo di garanzia dell'INPS il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato presso un'impresa affittante di ramo d'azienda poi fallita. I lavoratori erano passati senza soluzione di continuità alle dipendenze della società affittuaria del ramo aziendale; in sede sindacale, ai sensi dell'art. 47, comma 5, l. n. 428/1990, era stato pattuito che il TFR maturato presso la società affittante restasse a carico esclusivo di quest'ultima, senza solidarietà dell'affittuaria. La Corte d'appello aveva ritenuto operante la garanzia del Fondo, valorizzando il fallimento della società affittante e l'ammissione al passivo del credito per TFR. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 47, comma 5, l. n. 428/1990 e 2112 c.c., anche in relazione all'art. 1372 c.c., sostenendo che al momento del fallimento il rapporto di lavoro era proseguito con l'affittuaria, sicché non era configurabile l'intervento del Fondo, che presuppone l'insolvenza del datore di lavoro con cui il rapporto è in essere quando il TFR diviene esigibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. Ha ritenuto che, nel caso di passaggio dei lavoratori all'affittuaria del ramo d'azienda senza soluzione di continuità, il TFR diventa esigibile solo alla cessazione del rapporto con il datore di lavoro attuale; pertanto, se l'insolvenza riguarda l'impresa affittante e non il datore con cui il rapporto è in essere al momento dell'esigibilità, il Fondo di garanzia non è tenuto all'intervento. Ha inoltre escluso che l'accordo sindacale ex art. 47, comma 5, l. n. 428/1990, con cui il TFR rimaneva a carico dell'affittante, fosse opponibile all'INPS, perché attinente ai soli rapporti tra imprese e non al distinto rapporto previdenziale con il Fondo. La disciplina introdotta dal comma 5-bis dell'art. 47, d.lgs. n. 14/2019, è stata considerata innovativa e quindi non applicabile retroattivamente a un accordo del 2013.
Norme richiamate
art. 47, comma 5, L. n. 428/1990
L'accordo sindacale concluso in sede di trasferimento/affitto d'azienda disciplina i rapporti tra imprese e lavoratori, ma non è opponibile all'INPS nel rapporto previdenziale del Fondo di garanzia.
Nel caso di trasferimento di ramo d'azienda il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità con l'avente causa; il TFR diviene esigibile solo alla cessazione del rapporto con il datore attuale.
Principio di relatività degli effetti del contratto: l'accordo sindacale tra le imprese non produce effetti vincolanti verso l'INPS, che non è parte né successore del contratto.
Richiamato quale base normativa delle condizioni di intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del TFR.
art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 80/1992
Richiamato in relazione alla disciplina dei crediti di lavoro corrisposti dal Fondo nei casi di insolvenza.
Ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 47 L. n. 428/1990, disciplina ritenuta innovativa e non retroattiva.
art. 47, comma 5-bis, L. n. 428/1990
“Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l’articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell’articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell’insolvenza, in sede di concordato preventivo.”
La norma, introdotta nel 2019, ha natura innovativa e non può applicarsi retroattivamente a un accordo sindacale del 2013.
Massime di principio
- Nel caso di trasferimento o affitto di ramo d'azienda con prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, il TFR diviene esigibile solo alla cessazione del rapporto con il datore di lavoro in carica al momento dell'esigibilità.
- Il Fondo di garanzia INPS interviene solo se l'insolvenza colpisce il datore di lavoro obbligato al pagamento del TFR al momento in cui il credito diviene esigibile; non è sufficiente l'insolvenza del precedente datore se il rapporto è proseguito presso altro soggetto.
- L'ammissione al passivo fallimentare del credito per TFR nei confronti dell'impresa affittante non determina di per sé l'obbligo del Fondo, perché il rapporto previdenziale con l'INPS è autonomo e distinto dal rapporto di lavoro.
- Gli accordi sindacali stipulati ai sensi dell'art. 47, comma 5, L. n. 428/1990 producono effetti nei rapporti tra le imprese e nell'assetto del rapporto di lavoro, ma non sono opponibili all'INPS nel distinto rapporto previdenziale, salvo diversa previsione normativa.
- Le disposizioni sopravvenute che ampliano o modificano l'intervento del Fondo di garanzia, come il comma 5-bis dell'art. 47 L. n. 428/1990, non si applicano retroattivamente se la Corte le qualifica come innovative.
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